Anziani sì, ma attivi e socialmente utili: ecco la proposta di legge
ROMA – Sostenere l'impegno degli anziani in attività di volontariato, affinché possano continuare ad essere “socialmente utili”: è questo l'obiettivo della proposta di legge n. 3528 “Misure per favorire l’invecchiamento attivo della popolazione attraverso l’impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e le iniziative di formazione permanente”, depositata in Parlamento lo scorso 18 gennaio e che sarà presentata ufficialmente sabato 16 aprile a Lucca, nell’ambito del Festival italiano del volontariato, promosso dalle associazioni Ada, Anteas e Auser. Tre associazioni che hanno fortemente voluto e chiesto un intervento normativo in tal senso.
La proposta di legge, primo firmatario Edoardo Patriarca, intende innanzitutto valorizzare esperienza di “volontariato anziano” già esistenti: dai “nonni vigili” alla sorveglianza di parchi e giardini, musei e monumenti, dalla compagnia agli anziani fragili, alle attività per lo sviluppo della cultura. Ma intende anche dare a queste esperienza una dignità economica, assicurando per esempio un bonus da parte degli enti locali, sotto forma di un buono pasto e altre agevolazioni culturali, ricreative, formative o per la mobilità. E' quanto prevede l'articolo 3 per gli anziani occupati nei progetti di pubblica utilità attivati dai comuni in collaborazione con il volontariato.
“Il tema dell'invecchiamento – si legge nell'introduzione della proposta di legge - deve uscire dall'approccio emergenziale con cui lo affrontano le istituzioni, nonché dal modo in cui lo affrontano le organizzazioni che operano sul mercato in un'ottica esclusivamente consumistica”. La legge nasce quindi per “sostenere il tempo 'liberato' dell'anziano che è utilizzato per produrre beni relazionali, beni di merito, alcune tipologie di beni pubblici e alcune categorie di beni di uso collettivo fondamentali per promuovere, costruire e facilitare 'comunità solidali'”. L'obiettivo è quindi “consentire e sostenere l'impegno degli anziani nelle attività di volontariato e più in generale nel terzo settore in attività socialmente rilevanti”.
Ed ecco cosa è previsto, in sintesi, nei 9 articoli di cui la legge si compone.
Valorizzare le esperienza, contrastare l'esclusione. L'articolo 1 fissa gli obiettivi principali della legge: non sono valorizzare le competenze e le esperienze degli anziani, ma anche “contrastare fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovendo gli ostacoli a una piena inclusione sociale”.
La “dignità” dell'invecchiamento. L'articolo 2 definisce “invecchiamento attivo” quel “processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e di aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita, attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento”
Il “bonus” per i volontari anziani. L'articolo 3 stabilisce che siano i comuni, singoli o associati, a “predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato, progetti volti all'impiego sul proprio territorio di persone anziane per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge”. E prevede che i volontari anziani siano “destinatari di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni ovvero dai privati coinvolti nei progetti di cui al presente articolo”, sotto forma di “ buono pasto per ogni giorno impiegato in attività di utilità sociale, in conformità alle disposizioni della presente legge indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa”.
Le attività di utilità sociale. L'articolo 4 declina quali siano le attività “socialmente utili” in cui gli anziani volontari passano essere impiegati: un ventaglio ampio, che spazia dalla sorveglianza dei bambini presso le scuole e lungo il percorso alla compagnia e il sostegno ad altri anziani “in condizione di isolamento”; dalla ricognizione delle “presso le famiglie delle esigenze derivanti da interventi programmati sulla viabilità e sul tessuto urbano, con particolare riferimento alla condizione delle persone anziane e dei bambini” ala partecipazione ad attività culturali, anche attraverso la vigilanza e i controllo del flusso di spettatori e visitatori in manifestazioni pubbliche, musei, biblioteche ecc.
Formazione permanente. Dopo aver affrontato, nell'articolo 5, il tema delle assicurazioni, la legge si sofferma, nel capitolo 6, sulla “formazione permanente”, cioè la “partecipazione delle persone anziane a processi educativi e alle attività ricreative e formative lungo tutto l'arco della vita
Prevenzione e benessere. L'articolo 7 chiama in causa il ministero della Salute, che ha il compito di contribuire all'invecchiamento attivo promuovendo “azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica”, ma anche favorendo “protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale”.
Il fondo. La legge istituisce un fondo di 75 milioni di euro per il triennio 2016-2018 presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali. (cl)