13 giugno 2017 ore: 09:09
Giustizia

Giustizia, in 11 punti il protocollo con il volontariato: diritti e impegni reciproci

L'accordo assegna ai volontari un ruolo più definito e di profonda sinergia con gli operatori. Gemma Tuccillo, capo Dipartimento: "Un documento importante e un incoraggiamento ulteriore per la collettività a rendersi conto che un buon percorso di reinserimento è anche un valore in termine di sicurezza sociale"
CArcere minorile di PRatello. Ragazzi

ROMA –  E’ concentrato in 11 articoli il protocollo d’intesa firmato tra il dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e la Conferenza nazionale volontariato giustizia. Undici punti che assegnano ai volontari un ruolo più definito e di profonda sinergia con gli operatori in un documento “di grande importanza - sottolinea il capo Dipartimento, Gemma Tuccillo –, una cornica quadro da replicare nelle realtà territoriali, in cui si regola in maniera semplificata l’accesso dei volontari negli Uepe, conferendo effettivamente un ruolo di interlocutore di riferimento al volontariato”.

- Dalla realizzazione di una mappatura e di una banca dati delle agenzie di volontariato, alla stipula di convenzioni per lo svolgimento, da parte dei soggetti interessati, di attività non retribuite a beneficio della collettività, con particolare riguardo al sociale, al volontariato e al lavoro di pubblica utilità. Dalla promozione dell’offerta di programmi di accoglienza residenziale per persone che altrimenti non avrebbero la possibilità di accedere a misure e sanzioni di comunità, alla promozione dell’offerta di programmi di sensibilizzazione e di educazione alla legalità ed alla solidarietà rivolti alle comunità di appartenenza e realizzati da soggetti, minori e adulti, attraverso l’elaborazione e l’attuazione di percorsi e di progetti sperimentali, anche in collaborazione con i distretti scolastici, “questo accordo - prosegue Gemma Tuccillo - sancisce a livello nazionale l’importanza che si attribuisce alla collaborazione delle associazioni di volontariato nell’ambito dell’esecuzione penale esterna: come arricchimento delle opzioni di trattamento, come accompagnamento nel percorso di reinserimento nella società, anche per il coinvolgimento di tutti gli attori, in primo piano la famiglia e i contesti lavorativi”.

“E’ importante – spiega il capo Dipartimento - conferire al volontariato il ruolo di interlocutore e di collaborazione nella ricerca di sempre maggiori opportunità di reinserimento per la persona che esegue la pena all’esterno anche perché questo, in termini di sicurezza sociale, è un segnale di grande apertura: un incoraggiamento ulteriore per la collettività a rendersi conto che un buon percorso di reinserimento è anche un valore in termine di sicurezza sociale perché c’è una maggiore gradualità di reinserimento e una maggiore ricchezza di opportunità”.

IL DOCUMENTO. L’articolo 1 dell’accordo prevede gli impegni reciproci come: favorire “attraverso le attività di programmazione, informazione e formazione, la piena integrazione di chi svolge attività di volontariato”, avviare una “progettazione congiunta di iniziative formative rivolte al personale dipendente e ai volontari”, far sì che “le attività del volontariato siano svolte previo confronto costante con gli operatori istituzionali in riferimento ad ogni attività proposta e secondo modalità e tempi concordati”, promuovere un canale di comunicazione efficace tra le due realtà e “individuare fondi di finanziamento, nazionali ed europei, per la realizzazione di eventuali sperimentazioni e per la diffusione di buone prassi”.

Programmazione congiunta all’art 2  e accordi regionali al 3, mentre l’articolo 4 riguarda gli aggiornamento normativi e il 5 fissa i criteri per la partecipazione a incontri periodici. Contributi al percorso trattamentale nell’articolo 6 in cui “Il Dipartimento si impegna a fornire precise indicazioni affinché, i funzionari dei Servizi Minorili e degli Uffici di esecuzione penale esterna raccolgano i contributi delle associazioni di volontariato, curando l’inserimento della documentazione utile nel fascicolo del singolo utente. Per favorire l'integrazione degli interventi nel percorso trattamentale del soggetto, di cui ciascun funzionario è titolare, i volontari impegnati sul singolo caso potranno partecipare agli incontri delle équipe trattamentali e nelle verifiche dei programmi di trattamento”.
L’articolo 7 riguarda i minori e definisce gli ambiti di intervento e di collaborazione: “vista la riconosciuta condizione di vulnerabilità del minore nell’impatto con il circuito penale, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla individuazione dei volontari, alla definizione delle modalità di supporto e di accompagnamento socio-educativo a salvaguardia della specificità della condizione del minore e nel suo superiore interesse. A tale proposito si sosterranno azioni locali di aggiornamento e di formazione integrata”.
Rapporti con altri enti e buone prassi nell’articolo 8, in cui “le parti si impegnano a promuovere ed agevolare altre attività di inclusione sociale, di concerto con ulteriori risorse e istituzioni del territorio, anche stipulando appositi protocolli e convenzioni”.

L’articolo 9 riguarda il Trattamento dei dati, con l’impegno, da parte dei volontari a “mantenere assoluta riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui vengono a conoscenza, a tutela dei dati personali, delle esigenze di ordine e di sicurezza e di rispetto della legalità, ai sensi della normativa vigente”. Il decimo articolo regola l’inosservanza delle condizioni di autorizzazione, il comportamento pregiudizievole e l’inidoneità del volontario: “Qualora si rilevino casi di inosservanza delle condizioni di autorizzazione, dì comportamento pregiudizievole all’ordine e alla sicurezza, ovvero di inidoneità dell’assistente volontario al corretto svolgimento dei suoi compiti, i direttori dei servizi minorili e degli uffici di esecuzione penale esterna sospenderanno l’autorizzazione e ne chiederanno la revoca al Dipartimento che, previa istruttoria, con la partecipazione della Cnvg, provvederà all’emanazione del relativo decreto. Della revoca sarà messo a conoscenza il Magistrato di Sorveglianza e la stessa Conferenza nazionale”. Nell’articolo conclusivo, la durata dell’accordo che “avrà efficacia per 3 anni e verrà rinnovato con il consenso delle parti”. (Teresa Valiani)

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