"Dopo di noi", 10 domande (e risposte) per capire una legge complessa
ROMA – Le domande sono tante, le risposte forse ancora di più, per fare chiarezza su una questione complicata come il “Dopo di noi” e sulla legge che ha il compito di sostenerlo. Anffas ha redatto allora un documento, con cui prova a spazzar via almeno i dubbi principali: si chiama “Analisi con domande e risposte sulla Legge n. 112/2016 e Linee Guida per la sua attuazione” e contiene, nella seconda parte, una lista di domande e risposte su tutti gli aspetti fondamentali della norma. Ne riportiamo una decina, a titolo esemplificativo.
- 1. Chi sono i beneficiari delle misure finanziate dal fondo costituito con la legge 112/2016?
Persone con disabilità grave (Art. 3 comma 3 legge 104/92) che presentino i seguenti requisiti:
- la cui condizione di disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- siano prive di sostegno familiare in quanto, alternativamente:
a) mancanti di entrambi i genitori;
b) con genitori non più in grado di fornire l'adeguato sostegno;
c) in vista del venir meno del sostegno familiare.
2. Che cosa è un progetto individuale?
È il documento che, partendo da una valutazione dei bisogni, aspettative e desideri della persona con disabilità (anche in relazione ai contesti dalla stessa vissuti), individua quali sono tutti i vari supporti e sostegni, formali (istituzionali) ed informali, che possono permettere alla stessa di poter partecipare alla vita sociale e poter vivere in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri. È un diritto di tutte le persone con disabilità. Quello che viene scritto nel progetto deve essere attuato senza nessuna limitazione neppure di risorse.
3. Come si redige il progetto personalizzato?
Si deve riunire l’equipe multi professionale, operante presso i servizi sanitari del territorio, in cui deve essere presente almeno la componente clinica e sociale, ma anche altre professionalità e deve procedere ad effettuare la valutazione multidimensionale.
4. Che cosa è il “budget di progetto”?
È la “definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato.”
5. Che ruolo ha il “Case manager”?
Ha il compito di sostenere la persona e gli operatori, eventualmente coinvolti nel sostegno, nel governo complessivo del progetto di vita, nonché quello di facilitatore e verificatore sulla concreta esigibilità sei sostegni progettati.
6. Quali sono le misure adottabili con risorse a valere sul Fondo Nazionale istituito dalla Legge n. 112/2016 (ripartito tra le Regioni)?
Il Decreto attuativo del 23.11.2016 ha declinato le 4 aree di intervento previste dalla Legge n. 112/2016 nelle seguenti 5 misure di intervento:
a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione
b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che rispondono a caratteristiche individuate dal decreto stesso
c) programmi di accrescimento alla consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione
d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, dalle caratteristiche specificate nel decreto, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità
e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare
7. Ma per le persone con gravi disabilità che non possono vivere a casa propria o hanno necessità di supporti medici o vitali intensivi come ci si deve comportare?
La legge 112/2016 giustamente non ha fatto differenze ed ha stabilito che tutte le strutture residenziali finanziate con le risorse a valere sul Fondo Nazionale devono riprodurre il più possibile l’ambiente familiare, anche quando i sostegni sono molto elevati. Le soluzioni alloggiative non devono mai superare il numero di 5 posti letto con massimo di 10 nella stessa struttura. Le stanze devono essere prevalentemente singole ed arredate con i mobili e le suppellettili scelte dalle stesse persone; le stesse devono essere ubicate in zona residenziale con il solo requisito della casa di civile abitazione e dotate di adeguati spazi comuni. In presenza di particolari necessità si porranno in essere gli adeguati accorgimenti per rispondere al meglio a tutte le condizioni ed esigenze.
8. La legge parla di co-housing; esistono già esperienze e buone prassi in merito?
Purtroppo la legge su questo punto non è chiara in quanto sembrerebbe che anche questa soluzione alloggiativa sia riservata solo a gruppi di persone con disabilità che, tra di loro, possono anche attivare forme di mutuo aiuto. Questa limitazione rappresenta una forte contraddizione in quanto vorrebbe dire che il legislatore ha inteso creare “addensati” di sole persone con disabilità, tutte gravi, anche se in soluzioni di piccole entità e ciò sarebbe un effetto “paradosso”. Mentre le esperienze molto valide e positive che già esistono, anche in Italia, prevedono soluzioni miste: per esempio, due studentesse senza disabilità che convivono in un appartamento con due ragazze con disturbi dello spettro autistico, con risultati veramente significativi e miglioramento esponenziale della loro qualità di vita.
9. Come sarà possibile attuare tutto questo?
Questo rappresenta il vero punto critico. Infatti è previsto che siano le Regioni a dover attuare la legge, previa predisposizione di un proprio programma attuativo regionale, definendo altresì i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e le modalità di verifica dell’attuazione delle attività svolte, unitamente alle ipotesi di revoca dei finanziamenti. Le Regioni dovranno altresì promuovere interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità gravi e possono direttamente compartecipare agli interventi di cui alla Legge n. 112/2016.
10. Per quali meccanismi giuridici di destinazione e protezione del patrimonio, in favore di una persona con disabilità grave, la Legge n. 112/2016 prevede delle agevolazioni?
L’articolo 6 della Legge n. 112/2016 prevede agevolazioni fiscali e tributarie per i trust, i vincoli di destinazione ai sensi dell’art. 2645 ter del codice civile ed i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati da contratti di affidamento fiduciario.
Tutte le domande e risposte, nel documento redatto da Anffas