Autismo e fondi inclusione ai comuni, “100 milioni di euro spesi male”
“Abbiamo raccolto diverse segnalazioni che ci riferiscono che molti comuni destinatari dei fondi per l'inclusione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali utilizzano gli stessi per erogare il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione mediante l’affidamento a enti convenzionati sulla base di bandi che non rispettano la normativa vigente in materia di disturbo dello spettro autistico, ma neanche l'art 139 del decreto legislativo n. 112/98 e l'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in cui è espressamente prescritta la specializzazione del personale adibito al servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. Specializzazione che è fondamentale perché gli allievi con autismo hanno difficoltà di comunicazione dovuta alla patologia organica (solitamente genetica) che gli impedisce sia un buon livello di autonomia sia la comunicazione in entrata e in uscita. È stata ampiamente dimostrata da decenni la falsità dell'ipotesi che questi allievi avessero la capacità di parlare e di ascoltare ma non ne avessero la volontà (come nel mutismo elettivo)”. Questa la denuncia di Carlo Hanau, presidente di Apri - Associazione Cimadori per la ricerca italiana sulla sindrome di Down, l’autismo e il danno cerebrale.
Per Hanau, “a differenza di quanto succede per la disabilità della vista e dell'udito, per quest'ultimi esiste anche la possibilità di scelta tra traduttori Lis, List oppure oralisti, i bandi non riportano i requisiti necessari a definire la specializzazione della figura professionale che deve assistere i bambini con autismo e pertanto gli enti accreditati, non avendo obblighi specifici, assegnano personale che non risponde ai dettami della Legge 104/92 e che non possiede la specializzazione necessaria a garantire la continuità assistenziale basata sull’Analisi Applicata del Comportamento; continuità garantita dalla Linea Guida n.21 del Ministero della Salute e dalle Linee di indirizzo approvate in Conferenza Unificata nel 2012 e confermate anche dall’aggiornamento del 10 maggio 2018, che la legge 134 del 2015 e l'art.60 dei LEA vigenti considerano diritto. Da qui deriva inoltre la mancanza di interesse da parte degli enti accreditati di provvedere alla formazione specifica iniziale e permanente dei lavoratori”.
Pertanto, per il presidente di Apri, “non inserire questi riferimenti normativi ‘giustifica’ gli enti accreditati a non dotarsi di personale specializzato in ABA e ne consegue che il servizio erogato non risponde ai dettami normativi ed in particolare non garantisce il diritto inviolabile all’educazione e all’istruzione dell'allievo con autismo”.