26 marzo 2018 ore: 11:23
Immigrazione

Bonus bebè. Corte d'Appello conferma: Inps non può discriminare straniere

Respinto l'appello dell’Istituto contro l’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva ordinato di riconoscere il premio nascita a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti. Asgi: “Ora va tolta la riserva per creare serenità e sicurezza nel momento della nascita”
Neonato manina, bonus bebè

ROMA – Il bonus bebè va riconosciuto a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti e non solo alle lungo soggiornanti o ai titolari di protezione internazionale. Lo dice la Corte d’appello di Milano in un’ordinanza in cui respinge l’appello dell’Inps contro il tribunale di Milano e accoglie un ricorso di Asgi, Apn e Fondazione Piccini. Una battaglia che va avanti da tempo: dopo la decisione di primo grado – che aveva ritenuto discriminatoria la restrizione operata dall’Istituto rispetto alla previsione di legge – l’Inps ha, infatti, emanato il messaggio n. 661 del 13 febbraio 2018 con il quale ha dato esecuzione all’ordinanza, consentendo quindi a tutte le mamme straniere la presentazione delle domande, ma precisando che l’assegno viene pagato con riserva in relazione agli sviluppi futuri del giudizio.

A questo punto, visto l’esito del giudizio di appello, il messaggio dell’ Inps resta ulteriormente confermato. Tuttavia, se l’Istituto mantenesse la “riserva” sui pagamenti e decidesse di proseguire nel giudizio, i beneficiari che hanno nel frattempo ottenuto il titolo, resterebbero in una situazione di incertezza per altri anni, fino alla decisione della Cassazione. Secondo l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) “la situazione sarebbe paradossale non solo perché trattasi di prestazione che ha esattamente lo scopo di creare condizioni di maggiore serenità e sicurezza nel momento della nascita, ma anche perché, in questo contesto, la singola mamma avrebbe interesse a garantirsi un titolo di credito proprio (cioè una decisione del giudice che riguardi espressamente il suo caso) distinto da quello che deriva dalla decisione sulla causa collettiva; in tal modo si perderebbe l’effetto “deflattivo” che le stesse associazioni perseguivano, con il rischio di una moltiplicazione di giudizi individuali, a spese della collettività”. 

Le Associazioni che hanno promosso il giudizio confidano quindi che l’Inps – anche a tutela di principi fondamentali quali la certezza del diritto e l’imparzialità dell’azione amministrativa – assuma una decisione definitiva sul punto, chiudendo il contenzioso e garantendo il rispetto pieno e senza riserve della decisione milanese. Le associazioni ricordano anche che “il diritto riguarda tutte le mamme che sono entrate nel settimo mese di gravidanza dal 1 gennaio2017 al 31 dicembre 2017 e che la domanda deve essere presentata – secondo l’Inps – entro un anno dal 1 maggio 2017 oppure entro un anno dal compimento del settimo mese di gravidanza se iniziato successivamente al 1 maggio 2017. (ec)

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