5 febbraio 2018 ore: 09:28
Giustizia

Carcere e detenuti stranieri: ecco cosa cambia con la riforma

Tecnologia, tutela dei diritti e maggiore comunicazione con gli operatori e le famiglie per rispettare il dettato costituzionale e garantire sicurezza. Intervista a Paolo Borgna, procuratore aggiunto al tribunale di Torino, componente della commissione Giostra e coordinatore del Tavolo “Stranieri” degli Stati generali
Mano di immigrtato dietro sbarre

TORINO – La riforma del sistema dell’esecuzione penale vista da un pubblico ministero. Quali sono i punti di forza e le criticità dei decreti all’esame delle Camere? Cosa è rimasto fuori e cosa cambia per i detenuti stranieri? Procuratore aggiunto al Tribunale di Torino, componente della commissione Giostra sulla riforma dell’Ordinamento penitenziario e coordinatore del Tavolo 7 sugli Stranieri nell’ambito degli Stati generali, Paolo Borgna fa il punto sul complesso percorso avviato per restituire dignità al sistema carcere e all’esecuzione della pena in Italia.

Quali sono i punti di forza e le criticità dei decreti all’esame delle Camere?
In linea generale, la riforma aggiorna i principi della legge penitenziaria del 1975, alla luce della nuova realtà del carcere rispetto a quella di 40 anni fa. Basti pensare che all’epoca gli stranieri presenti nelle carceri erano l’uno per cento, mentre ora sono il 33 per cento (19.745 su un totale di 57.608 detenuti presenti al 31 dicembre 2017 n.d.r.). Oppure, si pensi alle innovazioni tecnologiche e ai diversi modi di comunicare e rendere possibili i colloqui con le famiglie. Inoltre la riforma tiene conto della giurisprudenza costituzionale ed europea degli ultimi anni. Non dimentichiamo che nel 2013 l’Italia fu messa sotto tutela dalla nota sentenza Torreggiani per le condizioni delle carceri e gli spazi destinati a ciascun detenuto.
Ma i principi ispiratori sono quelli della legge del ’75 e, a ben vedere, quelli sanciti nella Costituzione che indica, come finalità della pena, la ‘rieducazione del condannato’ e bandisce tutti i ‘trattamenti contrari al senso di umanità’, vietando non solo ogni violenza fisica ma anche morale. La filosofia ispiratrice della riforma del ‘75 era riassumibile in poche parole: il detenuto, pur essendo privato della libertà personale, deve poter mantenere il più possibile i legami con la società, a cominciare dalla famiglia; non deve perdere il diritto alla speranza; deve poter studiare e, volendo, imparare un lavoro.

Cosa cambia in questo senso con la riforma?
La riforma rinverdisce questi principi superando rigide presunzioni legali di irrecuperabilità sociale, rendendo più facili i colloqui, anche per via telematica, facilitando la possibilità di accedere alle informazioni, prevedendo un nuovo permesso per ragioni familiari di particolare rilevanza e favorendo le attività riparative in favore della vittima del reato.

Stranieri ed esecuzione penale: quali sono le novità che si vogliono introdurre?
La possibilità di avere colloqui via Skype riguarda tutti i detenuti ma, ovviamente, interessa soprattutto gli stranieri che spesso non hanno possibilità di usufruire di colloqui e di mantenere i contatti con la famiglia, considerati uno dei pilastri del mantenimento dei contatti con la società esterna, al fine del reinserimento. Ecco, dunque, un esempio tipico di come un principio della riforma del ’75 viene riattualizzato in considerazione del mutato contesto carcerario e delle innovazioni tecniche.
Ma la novità più significativa è la maggiore presenza in carcere dei mediatori culturali, resa possibile dall’inserimento di questa figura tra quelle dei professionisti ed esperti di cui già l’amministrazione penitenziaria poteva avvalersi. La presenza dei mediatori è essenziale per supplire alle difficoltà di comprensione del sistema giudiziario e all’assenza di legami con il mondo esterno: ostacoli all’integrazione del detenuto e fonte di rischio di radicalizzazioni assai frequenti in carcere, come purtroppo ci insegna l’esperienza francese.

Cosa, di importante, è rimasto fuori dai decreti rispetto alle proposte della Commissione per quel che riguarda gli stranieri?
La Commissione aveva proposto che insieme ai cappellani di culto cattolico fossero presenti in carcere anche i ministri e le guide di culto di tutte le confessioni che avessero stipulato intese o accordi con le amministrazioni dello Stato italiano. Era una proposta di riforma non solo fedele all’articolo 8 della Costituzione (‘tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge’) ma che fotografava la nuova realtà delle carceri. Ancor più, se sapientemente utilizzata, poteva costituire un serio antidoto ai rischi di radicalizzazione. I decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri non hanno, per il momento, accolto la proposta. Se, come penso, tale mancato accoglimento è dovuto soltanto al timore di nuove spese, connesse alla predisposizione dei locali, spero che l’innovazione possa trovare spazio in un prossimo intervento del Governo.

Tribunali e procure sono pronti a recepire le novità introdotte dalla riforma?
La riforma non comporta particolari aggravi di lavoro per le Procure. Anzi, in linea generale, prevede la semplificazione di alcuni procedimenti.

La riforma non incide sul 41bis. Ma è chiaro a tutti?
No, e come pubblico ministero mi preme evidenziare la totale falsità dell’affermazione, ripetuta da polemiche fondate sull’ignoranza della legge o, peggio, sulla malafede, secondo cui la riforma consentirebbe ai mafiosi di tornare più facilmente in libertà. I decreti legislativi emanati dal Governo non prevedono questo; e, si noti bene, non avrebbero potuto prevederlo perché la legge delega prescriveva di escludere qualsiasi modifica al regime di ‘carcere duro’. Né i mafiosi sono favoriti dal superamento di alcune preclusioni alla concessione di misure alternative. È comunque bene sottolineare che la concessione di pene alternative, oggi maggiormente previste per i reati diversi da quelli di mafia, non è mai automatica: si tratta di una ‘possibilità’ che deve essere valutata, caso per caso, dai magistrati di sorveglianza.
Si badi che gli ‘automatismi’ vengono superati non solo per il divieto di misure alternative ma anche con riferimento alla concessione delle stesse. Ad esempio, è abrogata la legge che consentiva in modo quasi automatico di espiare la pena in detenzione domiciliare; e sono aumentate sia le verifiche per la concessione delle pene extra-murarie (ad esempio, al detenuto è chiesto di impegnarsi concretamente in favore della vittima) sia i controlli sulle condotte dei detenuti ammessi alle misure alternative, coinvolgendo in essi anche la polizia penitenziaria. In sostanza, come efficacemente ha riassunto il Presidente della Commissione di riforma, Glauco Giostra: ‘l’idea è che al condannato si debba dare e chiedere di più’.

Quanto, in generale, è stato ripreso dal lavoro degli Stati Generali e cosa, di rilevante, non è stato recepito?
La riforma attinge ampiamente all’elaborazione culturale degli Stati generali dell’esecuzione penale voluti dal ministro Orlando nel 2015 ma alcuni importanti punti non sono stati accolti. Principalmente, il Governo non ha recepito la proposta, che veniva anche dalla stessa Commissione Giostra, sul riconoscimento del diritto all’affettività, pur specificamente previsto in questi termini dalla legge delega, in sintonia con altre legislazioni europee. E’ un punto delicato, al cui accoglimento ostavano problemi di varia natura, anche di edilizia carceraria, e un’opinione pubblica probabilmente non favorevole. E su cui era facile imbastire, soprattutto in una fase pre-elettorale, prevedibili campagne polemiche. Penso che su questo punto si dovrà tornare, con una riflessione pacata e con un confronto serio con l’opinione pubblica, con tempi più lunghi ma non infinitamente dilazionabili. (Teresa Valiani)

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