7 febbraio 2016 ore: 10:42
Giustizia

Carcere: lavoro in cambio di libertà. E un organismo specifico di settore

Dagli Stati generali sull'esecuzione penale le proposte degli esperti per superare “le gravi insufficienze e riportare alla legalità il sistema delle retribuzioni”. Tra le indicazioni: la creazione di sezioni lavoranti a custodia attenuata.
Carcere, agente penitenziario apre corridoio

ROMA - Lavoro in cambio di libertà, un organismo specializzato che rilanci il settore e interventi che “riportino alla legalità il sistema delle retribuzioni, riducendo il contenzioso”. Gli esperti riuniti intorno al Tavolo 8 degli Stati generali sull’esecuzione penale non fanno sconti: per intervenire e rilanciare il comparto “lavoro-carcere” bisogna innanzitutto creare una struttura che se ne occupi in modo specifico.

“La principale debolezza del sistema – sostengono i professionisti coordinati da Stefano Visonà, capo dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - sembra risiedere nel fatto che il compito di organizzare le lavorazioni e procacciare le occasioni di occupazione è affidato all’Amministrazione penitenziaria che non solo non ha le competenze e conoscenze necessarie in materia di impresa e di mercato del lavoro ma, ancor prima, non ha la vocazione ad assolvere questi compiti”. L’ordinamento penitenziario prevede che ai detenuti sia assicurato il lavoro fatti salvi i casi di impossibilità, che però, come sottolineato dal Tavolo, stanno sempre più “divenendo la regola”.

Ecco dunque i risultati dei 10 mesi dedicati a individuare le “misure necessarie per ovviare alle attuali gravi insufficienze normative e organizzative e per predisporre un complessivo piano per il potenziamento delle attività lavorative durante l’esecuzione penale”. Il rapporto finale è diviso in quattro parti: nella prima si punta a modificare la normativa sul lavoro dei detenuti adeguandola agli standard internazionali e a riportare alla legalità il sistema delle retribuzioni, riducendo il contenzioso. Senza aumenti di spesa e mantenendo l’attuale tasso di occupazione interna. Nella seconda parte si propone lo scambio lavoro/libertà in alternativa allo scambio lavoro/retribuzione. Partendo dal presupposto che “non è configurabile alcuna ipotesi di lavoro gratuito dei detenuti, perché ciò violerebbe i principi costituzionali sul diritto alla retribuzione”, gli esperti ritengono che il rapporto di lavoro sia rispettato anche quando al posto della retribuzione è previsto uno sconto di pena. L’ipotesi ha suscitato perplessità tra i componenti il Tavolo perché lo scambio lavoro/riduzione della pena è ritenuto “improprio, innaturale e tale da mortificare in profondità il valore educativo/rieducativo del lavoro, oltre a creare una grande disuguaglianza tra chi potendo lavorare avrebbe diritto a questo sconto di pena e chi, non potendo lavorare, non ne può beneficiare. Ma merita di essere approfondita perché potrebbe garantire una maggior diffusione del lavoro in carcere anche in un contesto di risorse scarse com’è quello italiano”.

La terza parte individua le cause del mancato sviluppo del lavoro carcerario.
Tra queste, l’assenza di un organismo che si occupi in modo specifico della formazione dei detenuti, della ricerca di attività lavorative, della loro organizzazione e dell’assistenza dei detenuti rimessi in libertà. Nella quarta parte sono indicati gli interventi per promuovere la qualità e la quantità della formazione e del lavoro negli istituti penitenziari.

Le proposte.

Lavoro: non più un obbligo ma una opportunità La previsione nel nostro ordinamento giuridico dell’«obbligo» del lavoro dei detenuti stride con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario. Sarebbe opportuno modificare gli articoli in cui ricorre la previsione del lavoro come un «obbligo», con la previsione del lavoro come un’ «opportunità».

Sostituzione del termine «mercede» con quello di «retribuzione» “Si sente la necessità di “superare il vetusto termine «mercede» che contribuisce a configurare la retribuzione per il lavoro svolto non come un salario, quanto come una concessione accordata dallo Stato”.

Modifica del sistema di determinazione della retribuzione Gli esperti suggeriscono “di prevedere che la retribuzione dei lavoratori detenuti sia determinata in misura percentuale rispetto a quella stabilita, a parità di attività, dai contratti collettivi, eliminando il riferimento al criterio dell’«equità»”.

Introduzione del limite di 1/5 sui prelievi sulla retribuzione La retribuzione dei detenuti può subire decurtazioni per tre quinti. Gli stessi principi che consentono il pignoramento solo fino ad un quinto per i debiti nei confronti dello Stato o dei privati ed a un terzo per gli alimenti andrebbero applicati anche in carcere per assicurare un uguale trattamento e garantire un salario dignitoso che, lo si ricorda, per i detenuti che lavorano per l’Amministrazione penitenziaria, è già significativamente ridotto in partenza.

La legge “Smuraglia” e le cooperative Per incentivare i privati ad assumere i detenuti la cd. legge Smuraglia ha introdotto, un sistema articolato di sgravi fiscali e contributivi per le imprese che li assumono, che, però, non sembra aver prodotto grandi risultati. Va comunque evidenziato che “nel corso degli anni si sono sviluppate iniziative interessanti, in particolare ad opera delle cooperative sociali, che sembrano aver sviluppato un vero e proprio know-how dell’impresa in carcere. Si tratta, però, di esperienze limitate considerato che sono appena 500 i detenuti assunti.

Le ragioni del mancato sviluppo delle lavorazioni negli istituti penitenziari. Gli esperti ne individuano sette: il livello culturale e le capacità professionali della popolazione detenuta, le condizioni di salute dei detenuti, il turn over, l’organizzazione carceraria, i limiti della formazione professionale e la scarsa considerazione dei servizi d’istituto.

Idee in materia di organizzazione del lavoro e di contratti di lavoro Le maggiori difficoltà allo sviluppo del lavoro negli istituti penitenziari derivano dalla incompatibilità del regime di vita carcerario con le comuni regole della produzione e del lavoro. Oppure dal fatto che non sempre c’è una rigorosa separazione tra detenuti in attesa di giudizio e detenuti definitivi e tra detenuti con condanne lunghe e condanne brevi.

Le lavorazioni, pertanto, andrebbero diversificate e distribuite tenendo sempre conto del livello di professionalità richiesto e del turn-over presente tra i vai istituti o  reparti.
“Quelle maggiormente complesse andrebbero concentrate in istituti o reparti con una popolazione stabile, mentre quelle meno complesse andrebbero riservate ad istituti con una minore stabilità. Si dovrebbe poter trasferire i detenuti dotati di competenze lavorative specifiche, previo loro consenso, in istituti dove ci sono lavorazioni adeguate. Laddove si realizzino lavorazioni che impiegano un numero significativo di detenuti si potrebbero creare delle «sezioni lavoranti» a custodia attenuata per facilitare la mobilità interna dei lavoratori detenuti e andare maggiormente incontro alle esigenze delle imprese.

Un intervento ulteriore potrebbe consistere nel rimuovere, per questa categoria di lavoratori, il limite di età stabilito dalla legge per l’impiego con il contratto di apprendistato (25 e 29 anni) così com’è già previsto per i  lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali. Inoltre, concludono gli esperti, si potrebbero incentivare le imprese a dislocare attività lavorative nelle carceri consentendo all’Amministrazione penitenziaria di agire come un somministratore di manodopera: i detenuti verrebbero assunti dall’Amministrazione ma opererebbero sotto la direzione e il controllo dell’impresa privata che ne utilizzerebbe le prestazioni avvantaggiandosi del minor costo della manodopera, oltre che, eventualmente, del comodato gratuito dei locali”. (Teresa Valiani)

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