Carcere: misure alternative e recidiva
In presenza di determinati requisiti, ad alcuni condannati può essere disposta una misura alternativa alla detenzione. Al 30 settembre 2013 erano in totale 21.891 i soggetti che beneficiavano delle misure alternative (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria). L’affidamento in prova ai servizi sociali è stato concesso a 10.755 persone. Tra queste rientravano 3.257 tossico o alcoldipendenti, di cui 977 erano stati affidati direttamente ai servizi, 435 vi erano stati posti in misura provvisoria e 1.845 erano già in carcere. I condannati cui è stata concessa la semilibertà erano 881, di cui 56 dallo stato di libertà e 825 dallo stato di detenzione. Della detenzione domiciliare usufruivano 10.255 persone, di cui 3.245 dallo stato di libertà, 4.552 dallo stato di detenzione e 2.383 in misura provvisoria. Oltre due mila e settecento persone (2.742) hanno usufruito della L.199/2010 o anche detta legge "svuota carceri" che si applica quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi e il pubblico ministero, sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio.
Inoltre, godevano degli arresti domiciliari anche 52 persone affette da Aids e 23 condannati con figli di età inferiore ai 10 anni.
Pene alternative e recidiva. Il detenuto a cui viene concessa una misura alternativa al carcere ha una recidività minore rispetto a chi sconta la propria pena all'interno di una cella. Nello specifico, la recidiva, trascorsi sette anni dalla conclusione della pena, si colloca intorno al 19% in caso di pena alternativa, mentre raggiunge il 68,4% quando la stessa viene eseguita in carcere (ricerca del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). Al 30 giugno 2011 solo lo 0,46% delle persone in misura alternativa ha commesso reato durante la stessa (Antigone, VIII Rapporto sulle condizioni di detenzione).
La concessione delle misure alternative. I tribunali di sorveglianza italiani autorizzano le misure alternative in misura diversa. Secondo l’ottavo Rapporto di Antigone, per l’affidamento in prova ai servizi la forbice nelle percentuali di accoglimento delle istanze è ampia: va dal minimo dell’11,58% di Napoli al massimo del 39,43% di Milano. Tra i tribunali con gli indici più bassi Antigone segnala Venezia (14,5%) e Torino (14,43%), mentre tra quelli con gli indici più elevati evidenzia Perugia (31,6%). La misura alternativa con le maggiori possibilità di successo è in generale l’affidamento terapeutico: 7 dei 9 tribunali indagati presentano tassi di accoglimento superiori al 30%. A Milano e a Venezia la percentuale arriva quasi al 50%. All'ultimo posto invece si piazza Napoli, con l’8,4%, ma non spicca neanche L'Aquila (16,04%). Più omogenea è la concessione della detenzione domiciliare, che incontra una generale tendenza alla prudenza, con percentuali di accoglimenti che non superano mai il 25%. Si va dal 14,96% di Napoli e al 25,7% di Roma. In controtendenza solo Venezia, con il 49,63%. Intanto, sul fronte della semilibertà si deve fare i conti con un irrigidimento: il tribunale con la percentuale più elevata è Perugia con il 20,75%. Tra gli altri, Venezia raggiunge quota 18,44% e ancor più bassi sono i valori di Milano (5,67%), Napoli (8,25%), Roma (8,76%) e Torino (8,82%).
GLOSSARIO
Affidamento in prova ai servizi sociali. Misura alternativa alla detenzione che si rivolge in particolare ai tossicodipendenti e alcoldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico, oppure viene concessa in casi particolari per evitare il più possibile i danni derivanti dal contatto con l’ambiente penitenziario. Ad essa possono essere ammessi i condannati con una pena o un residuo di pena inferiore ai tre anni (inferiore ai quattro anni quando si tratta di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti).
Semilibertà. Misura alternativa alla detenzione che consiste nel trascorrere il giorno fuori dal carcere (per lavorare e curare le relazioni famigliari e sociali) e la notte dentro al carcere. Possono ottenerla i condannati che abbiano scontato almeno metà della pena (i due terzi, se detenuti per reati gravi).
Detenzione domiciliare. Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore ai due anni e, in caso di particolari necessità famigliari, di lavoro, etc., i condannati con pena inferiore ai quattro anni.