29 gennaio 2019 ore: 14:11
Non profit

Codice qualità e autocontrollo per il Terzo settore, le Linee guida del Forum

Nel Codice dovranno essere contenuti diritti, doveri e responsabilità verso gli stakeholder e nell'interesse generale. Elaborato anche un modello tipo che gli Ets possono usare per scrivere il documento e una lista delle attività ritenute eticamente inappropriate o inammissibili
Terzo settore, cubi colorati - SITO NUOVO

ROMA - Dopo un percorso condiviso durato oltre un anno che ha coinvolto soci, forum regionali, consulte tematiche e stakeholder esterni, il Forum nazionale del Terzo settore ha elaborato le Linee guida per un Codice di qualità e autocontrollo, a cui si aggiungono un modello tipo e una lista di attività inappropriate o inammissibili dal punto di vista etico. “Il Codice di qualità e autocontrollo è un documento ufficiale contenente l'insieme di diritti, doveri e responsabilità dell'organizzazione nei confronti di tutti gli stakeholder e dell'interesse generale – fa sapere il Forum in occasione della presentazione delle Linee guida, avvenuta oggi a Roma nella sede della Rai in viale Mazzini – Il Codice dovrebbe costituire il profilo di riferimento strategico ed etico dell'organizzazione, il divieto di comportamenti in contrasto con le disposizioni legislative, con i valori deontologici e con l'etica associativa, l'elemento cardine della reputazione e della rendicontazione dell'organizzazione”. Inoltre, aggiunge il Forum, “il Codice di qualità e autocontrollo rappresenta l'occasione per aprirsi al confronto e al giudizio degli stakeholder e per andare oltre i controlli di sola natura amministrativa. Una grande opportunità per mettere in evidenza alcune delle peculiarità del Terzo settore italiano: il metodo partecipativo e democratico, l'inclusività e l'attenzione alla persona. Si tratta – precisa – di norme di comportamento volontarie, di un modello autoredatto di prassi comportamentali che può essere applicato ai processi decisionali e organizzativi delle realtà del Terzo settore”.

L'utilità del Codice dovrebbe nascere all'interno degli Ets perché “spetta all'organizzazione enunciare le proprie finalità, strutturare la valutazione delle proprie azioni, monitorare le attività per evitare irregolarità etiche o giuridiche”. Come ricorda il Forum, i riferimenti giuridici sono il decreto legislativo 231/2001 che introduce la responsabilità amministrativa degli enti per reati posti in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, e la Riforma del Terzo settore in cui il tema dell'autocontrollo è previsto agli articoli 4 e 7. In particolare, l'articolo 4 fa riferimento  ai parametri di trasparenza e accountability cui sono chiamati a rispondere gli Ets ovvero forme e modalità di organizzazione, obblighi di controllo interno, amministrazione e controllo, rendicontazione, partecipazione degli associati e dei lavoratori, trasparenza e informazione. Il Codice del Terzo settore ribadisce questo concetto aggiungendo che è promossa “l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli Ets anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti stessi, sulla base di apposito accreditamento delle reti associative di secondo livello”. Il Codice di qualità e autocontrollo è uno degli strumenti che consente agli Ets di uscire dal terreno dell'autoreferenzialità con una sfida che anticipi la produzione di norme esterne. “Le istituzioni comunque faranno il loro mestiere con indirizzi, proprie valutazioni e controlli, ma il terreno del codice è quello della responsabilità da parte del Terzo settore nell'intendere in modo corretto il rapporto con l'impiego delle risorse pubbliche e con i beni comuni – spiega il Forum – Tale aspetto si inserisce nel patto che, da sempre, intercorre tra gli Ets e le comunità in cui operano, permettendo al tempo stesso agli Ets di rendere maggiore conto del proprio operato e consolidando quindi il rapporto fiduciario con i cittadini”.

Tra le attività considerate eticamente inappropriate o inammissibili oltre alle attività in violazione di norme di legge, ci sono: produzione, commercio e uso di armi o parti di armamenti; gestione del gioco per scommessa; modificazione genetica di animali e persone; produzione o commercializzazione di pesticidi; produzione o commercializzazione e uso di prodotti dannosi per la salute; possesso o gestione di centrali nucleari o a carbone; sperimentazione medica con utilizzo di animali, al di fuori delle regole etiche e di comportamento previste dalla legge (decreto legislativo 26/2014); intrattenimento a sfondo sessuale e attività offensive o degradanti riguardanti la sfera sessuale; attività sociali svolte a scopo meramente speculativo.

Ci sono poi alcuni aspetti che generano un presupposto di inammissibilità per attività che per la loro natura comportino: violazione dei diritti umani; sfruttamento del lavoro minorile o discriminazione dei lavoratori; gravi conseguenze sull'ambiente; mancata applicazione degli standard minimi previsti dalla legislazione nazionale in termini di diritti del lavoro nel caso in cui l'ente operi in Paesi dove la legislazione locale non garantisce una sufficiente protezione del lavoratore; minacce o rischi per la pubblica sicurezza, la salute o l'ordine pubblico; alto rischio di casi di corruzione e/o associazione/infiltrazione mafiosa; l'avere sedi in Paesi considerati paradisi fiscali; attività discriminatorie sulla base di sesso, lingua, religione, appartenenza a gruppi sociali, opinioni politiche e condizioni personali o sociali; campagne pubblicitarie o comunicative ove sia utilizzato un linguaggio verbale e non verbale violento, discriminatorio, razzista o svalutativo di specifiche categorie di persone; mancata attenzione nel caso di adozioni internazionalidi aspetti quali il trasferimento del denaro tramite circuiti non controllabili o l'omissione di indagini immediate sulle cause di arrivo in Italia e quindi su genitori, parenti adulti e responsabili;  il reperimento di dati personali per cederli a terzi in forma, anche indirettamente onerosa. (lp)

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