24 luglio 2018 ore: 13:25
Disabilità

Disabilità e permanenza a scuola, la “discutibile” sentenza

Il Tar Toscana ha accolto il ricorso di una famiglia, che ha chiesto la possibilità di far restare alla scuola dell'infanzia anche dopo il compimento del 6° anno di età. Il parere di Salvatore Nocera (Aipd): “La cultura dell'inclusione si basa su coeducazione tra pari”
Scuola, studente disabile

ROMA – Potrà restare alla scuola dell'infanzia per altri due anni, anche se nel frattempo supererà i 6 anni di età. E' quanto ha stabilito il Tar Toscana, accogliendo (con sentenza n. 837/18) il ricorso dei genitori di un bambino con disabilità, i quali avevano chiesto appunto che il figlio potesse completare nei prossimi due anni il ciclo triennale della scuola dell'infanzia, iniziato in ritardo quest'anno. Contro il parere negativo della scuola e del Miur, i genitori avevano fatto ricorso, accolto ora dal giudice, il quale ha ritenuto “applicabile l'art. 114, 5° comma del D.Lgs. n° 297/94 (T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) che, sia pure al fine di escludere la responsabilità penale dei genitori, prevede la possibilità di derogare ai limiti legali d’età per la frequenza scolastica in presenza di documentati motivi di salute”. 

Molto critico nei confronti di questa decisione è Salvatore Nocera, avvocato esperto in materia di inclusione scolastica, che sul sito dell'Aipd ha pubblicato una scheda di commento.“La sentenza del TAR Toscana è, a mio parere, molto discutibile”, afferma. Primo, perché “non fa alcun riferimento alla l. n° 53/03 (Riforma Moratti) che fissa per tutti i bambini, senza prevedere alcuna esclusione, l'inizio dell'obbligo scolastico in scuola primaria al ½ compimento del sesto anno di età (la scuola dell'infanzia infatti non è scuola dell'obbligo)”; secondo, perché “l'avvocatura dello Stato non ha citato la vicenda del 2014, quando il Miur aveva emanato una circolare che consentiva ai bimbi stranieri adottati di ritardare di un anno l'obbligo scolastico e citava per supporto a tale possibilità una circolare del 1975 concernente gli alunni con disabilità; a seguito delle rimostranze della Fish – ricorda Nocera - il Miur ritirò quella circolare e la emanò una settimana dopo, eliminando il riferimento a quella circolare”.

Inoltre, secondo Nocera, “motivo di salute" addotto dall'art. 114 del T.U. non può coincidere con la disabilità dell'alunno, perché, se così fosse, tutti gli alunni con disabilità potrebbero pretendere il ritardo dell'obbligo scolastico”. Questo è “ormai vietato da tutta la normativa inclusiva e, se così non fosse, si avrebbe l'arrivo di tali alunni alle scuole superiori oltre il 18° anno di età, termine oltre il quale non è consentito dalla normativa l'iscrizione alle scuole superiori del mattino. E sarebbe anche in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n° 226/01, che vieta la frequenza degli alunni ultradiciottenni nelle scuole secondarie di primo grado del mattino”. 

La sentenza va poi contro uno dei principi fondamentali della “cultura dell'inclusione”, in base a cui “è dalla coeducazione di coetanei, con e senza disabilità, che i primi riescono a trarre vantaggio dall'inclusione rispetto alle vecchie prassi delle scuole speciali: è dalla frequenza dei coetanei senza disabilità che gli alunni con disabilità traggono stimoli per la loro crescita”. L'auspicio di Nocera è quindi che “l'Ufficio scolastico regionale della Toscana o il Miur interpongano appello a questa sentenza del TAR presso il Consiglio di Stato”.

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