22 giugno 2016 ore: 13:23
Società

Disabilità, la scuola domiciliare: ecco cos’è e come funziona

Un diritto per chi non può frequentare la scuola per almeno 30 giorni per ragioni gravi di salute e per determinate patologie. Una legge non c’è, ma il servizio è regolato da circolari ministeriali e da un vademecum del 2003. Funziona per 4-5 ore a settimana nella primaria, 6-7 nella secondaria di primo e secondo grado
Scuola, bambino dietro pennarelli colorati

ROMA - La scuola è un diritto per tutti, anche per chi, a causa di un grave impedimento di salute, non può fisicamente andarci. Proprio per questo esiste l’istruzione domiciliare, destinata a quelle situazioni in cui l’alunno, dimesso da una struttura ospedaliera, non possa frequentare la scuola per almeno 30 giorni (anche non consecutivi) e per la patologia di cui è affetto. “Tale impedimento – precisa il ministero - deve essere attestato o dall’ospedale da cui l’alunno è stato dimesso o da uno specialista della patologia di cui l’alunno soffre”. Gli uffici scolastici regionali rilevano ogni anno il fabbisogno di finanziamento per i progetti di istruzione domiciliare attuati dalle scuole, che possono richiedere il rimborso per progetti svolti a domicilio, oppure nelle in strutture ospedaliere  in cui non sia attiva la cosiddetta “scuola in ospedale”.

Quante ore di scuola domiciliare? Il modello  prevede l’erogazione di interventi a domicilio da parte degli insegnanti resisi volontariamente disponibili,  esclusivamente per gli insegnamenti fondamentali e per un numero stabilito di ore settimanali, non derogabili: nel dettaglio, 4/5 ore per la scuola primaria, 6/7 ore per la scuola secondaria di 1° grado e 2° grado. L’ istruzione domiciliare non è attualmente regolata per legge: a regolare il servizio d’istruzione domiciliare, come pure quello della scuola in ospedale, è la circolare ministeriale n. 56 del 4 luglio 2003. In quello stesso anno, il Miur elaborò e diffuse un “vademecum” sul servizio d’istruzione domiciliare, in cui vengono fornite le indicazioni fondamentali.

Patologie. L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare potrà avvenire, successivamente al ricovero ospedaliero, solo in presenza di alcune gravi patologie, quali: patologie onco – ematologiche; patologie croniche invalidanti, in quanto possono comportare l’allontanamento periodico dalla scuola; malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti; patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata, oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l’aumentato rischio di infezioni.

Gestione del servizio. Titolari della gestione del servizio di istruzione domiciliare sono gli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, ai quali sono assegnate le risorse finanziarie per gli interventi. La scuola interessata dovrà elaborare un progetto di offerta formativa nei confronti dell’alunno impedito alla frequenza scolastica, con l’indicazione del numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste. Il progetto dovrà quindi essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto ed inserito nel cosiddetto Pof (Piano offerta formativa)

Docenti ed ore aggiuntive. L’istruzione domiciliare viene generalmente impartita dai docenti della scuola di provenienza che si rendano volontariamente disponibili, attraverso le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. Qualora la scuola di provenienza non abbia ricevuto, da parte del personale docente interno, la disponibilità a tali prestazioni aggiuntive, la scuola potrà reperire personale esterno. (cl)

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