11 febbraio 2016 ore: 13:18
Disabilità

Dopo di Noi, l’Anmic: “Primo passo ma la norma è da migliorare”

Secondo il presidente nazionale Pagano nel testo occorre favorire maggiormente la deistituzionalizzazione dei soggetti disabili, incentivando gli interventi domiciliari che favoriscano autonomia e progetti di vita indipendente anche dopo la scomparsa dei genitori
Disabilità e dopo di noi

ROMA – Un buon punto di partenza ma con alcuni nodi da ridiscutere e da disciplinare. E’ il giudizio dell’Anmic sulla legge del Dopo di Noi approvata alla Camera alcuni giorni fa. Secondo l’associazione sono rimasti irrisolti in particolare le questioni relative a più incentivi alla deistituzionalizzazione,  maggiori strumenti e fondi per favorire progetti di vita e presa in carico  dei disabili gravi,  forti perplessità invece sull’utilizzo del “trust”.

“Il Dopo di noi rappresenta per i disabili e le loro famiglie una  tematica  particolarmente sensibile e complessa che merita una discussione approfondita. Ci auguriamo pertanto - afferma il Presidente nazionale Nazaro Pagano - che nel prossimo passaggio al Senato sia riservata maggiore attenzione ad alcune  nostre perplessità e proposte di modifica”.

Il testo già approvato alla Camera rappresenta certo un buon punto di partenza, ma occorre favorire maggiormente, fin quando possibile, la deistituzionalizzazione dei soggetti disabili, incentivando gli interventi domiciliari che favoriscano autonomia e progetti di vita indipendente anche dopo la scomparsa dei genitori. Questi genitori devono poter sapere che, dopo la loro scomparsa, i figli con grave disabilità che loro sopravviveranno potranno avere a disposizione soluzioni realistiche e accessibili. In tal senso  - sottolinea  la ANMIC - il legislatore si è posto sì un obiettivo importante, ma ha scelto strumenti non sempre adeguati. E’ il caso ad esempio dello strumento del “Trust” che a giudizio dell’Associazione risulta assolutamente inidoneo allo scopo della tutela dei disabili nella fase del “dopo di noi”.

 “In realtà il trust, - spiega Pagano -  non è nemmeno uno strumento ben  definito dal legislatore nazionale e anzitutto può funzionare bene solo nelle rarissime ipotesi in cui esistano patrimoni consistenti che vengono vincolati alla assistenza di disabili gravi o gravissimi. Nella quasi totalità dei casi, invece, si tratta di semplice destinazione della casa di famiglia ad ospitare il disabile fino alla sua morte; di depositi di denaro o di titolo vincolati alla sua assistenza. Dunque in tali casi, che costituiscono la norma, è impensabile l’istituzione di un trust: il codice civile prevede invece  numerosi istituti più adeguati allo scopo: il testamento, il legato di alimenti o a prestazioni periodiche, la sostituzione fedecommissoria, l’usufrutto, la donazione modale, la rendita vitalizia, i contratti di mantenimento e i vitalizi atipici, i prestiti vitalizi ipotecari, gli atti di destinazione trascrivibili (di cui all’articolo 2645 cc). Inoltre tutti questi istituti potrebbero essere utilizzati anche in forma tra loro combinata. Infine potrebbe essere estesa tutta la disciplina delle agevolazioni fiscali che invece viene limitata dal disegno di legge al solo trust.”

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