22 ottobre 2019 ore: 12:00
Società

Figlio di “due madri”? La Consulta frena

La Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile la questione con cui si chiedeva di riconoscere come madre di un bambino anche la partner della donna che lo aveva generato. Una decisione in linea con il divieto che la Cassazione aveva già espresso sulla filiazione “intenzionale”
Giustizia, Diritti, Corte Costituzionale
Dopo la Corte di Cassazione, che si era pronunciata nel maggio scorso, anche dalla Corte Costituzionale arriva un altolà ai tentativi di legittimare l'indicazione di due donne, entrambe nel ruolo di madri, nell'atto di nascita di un bambino. Una decisione, quella della Consulta, che al di là delle motivazioni tecniche, conferma nel concreto l'indicazione che la Cassazione a sezioni unite (dunque nel suo massimo livello di autorevolezza giurisprudenziale) aveva inviato a tutti i giudici italiani, e cioè che non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero che ha riconosciuto il rapporto di filiazione anche da parte del componente di una coppia dello stesso sesso che non ha legami genetici col figlio del partner.

 

Il caso: un bambino, due donne, una madre biologica

La decisione della Corte Costituzionale, resa nota nella serata di ieri, riguardava la questione sollevata dal Tribunale di Pisa sulla formazione dell'atto di nascita di un bambino nato in Italia, ma di cittadinanza statunitense, figlio biologico di una donna che lo ha partorito dopo aver fatto ricorso alla fecondazione eterologa. La madre “gestazionale” è di nazionalità statunitense, e secondo la legge del Winsconsin è sposata con una donna italiana, la quale non ha alcun legame biologico con il bambino ma che, in virtù del rapporto di coppia instaurato con la madre “gestazionale”, intende assumere il ruolo di madre “intenzionale”. Per la legislazione dello stato Usa, entrambe – nell'atto di nascita del bambino – risultano essere “madri”, e la richiesta di fatto avanzata anche alla Consulta era proprio quella di riconoscere tale legame diretto fra il piccolo e la madre “intenzionale”. Non dunque, attenzione, un rapporto di “adozione in casi particolari” (come in molti altri casi è successo), ma un vero e proprio rapporto di filiazione originato fin dalla nascita.

 

La Corte Costituzionale: "Questione inammissibile"

La Consulta, pur non entrando specificatamente nel caso in questione, ha detto no. In attesa che siano pubblicate le motivazioni, la nota emessa nella tarda serata di ieri afferma che la questione posta “è stata giudicata inammissibile per difetti della motivazione dell’ordinanza di rimessione. Il Tribunale ha riferito il proprio dubbio di costituzionalità a una norma interna che avrebbe impedito l’applicazione della legge straniera – rilevante nel caso concreto in ragione della nazionalità del minore – ma non ha individuato con chiarezza la disposizione contestata, né ha dato adeguato conto della sua affermata natura di “norma di applicazione necessaria”. La normativa resta dunque invariata e gli atti tornano al Tribunale di Pisa, che era stato investito del caso dopo che alla coppia era stato opposto, dal registro anagrafico, il diniego al riconoscimento della doppia maternità.

 

Cosa aveva deciso la Corte di Cassazione

Pur se originato da un caso diverso, la decisione della Consulta si pone in continuità con il pronunciamento che la Corte di Cassazione aveva emesso nel maggio 2019, quando aveva sancito che “non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico”, cioè il cosiddetto “genitore d'intenzione”.

 

Il caso: un bambino, due uomini, un padre biologico

In quel caso la questione riguardava due minori il cui padre (genitore biologico) per metterli al mondo aveva fatto ricorso a fecondazione assistita (una donna aveva messo a disposizione l'ovocita) e all'utero in affitto (un'altra donna aveva provveduto alla gestazione). Il tutto all'estero, essendo vietata in Italia la pratica della maternità surrogata. L'uomo e il suo partner avevano poi chiesto e ottenuto nello Stato estero che l'atto di filiazione includesse e indicasse come genitori dei bambini entrambi i componenti della coppia omosessuale, risultando dunque i due nati come figli di due padri e di nessuna madre.

 

Cassazione: "No alla trascrizione"

In quella circostanza, ricordando che la legge italiana vieta la surrogazione di maternità, e ravvisando in questa disposizione “un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell'istituto dell'adozione”, aveva rigettato la domanda della coppia, ribadendo l'impossibilità di una trascrizione di quel genere.

 

Il tema della "adozione in casi particolari"

La stessa Cassazione precisava comunque che “i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull'interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari” prevista dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983. Si tratta di quei casi – riconosciuti più volte dai giudici – in cui si instaura uno status personale fra adottante (in simili circostanze, il cosiddetto genitore d'intenzione) e l'adottato (il bambino), in un contesto giuridico assai differente, e in cui tale rapporto non viene riconosciuto come costitutivo fin dall'origine, nell'atto di nascita del bambino. Con tutte le conseguenze del caso.

Come noto, la legge sulle unioni civili in Italia non prevede una normativa sulla cosiddetta stepchild adoption, che anzi fu volontariamente e deliberamente esclusa dal dibattito parlamentare al momento della discussione e dell'approvazione della norma. Il ricorso alle adozioni in “casi particolari” è stato tuttavia deliberato più volte da singoli giudici, con la motivazione dell' esigenza di tutelare la continuità affettiva del minore. Ma in tutti questi casi è rimasta ben chiara la differenza di posizioni, per cui la donna partner non è mai stata dichiarata madre al pari di quella biologica. Un tentativo questo che, portato ora davanti alla Corte Costituzionale, è stato rispedito al mittente dai giudici costituzionali.

 

© Riproduzione riservata Ricevi la Newsletter gratuita Home Page Scegli il tuo abbonamento Leggi le ultime news