Inclusione scolastica, diritto non vincolabile a bilancio. Sentenza del Tar di Torino
ROMA – Il diritto allo studio e al'inclusione scolastica è inviolabile e non negoziabile: non si può vincolare quindi a “esigenze di bilancio” come pretenderebbe la sentenza del Consiglio di Stato 7089/2024, dibattuta e contestata. A confermare l'assolutezza e l'intengibilità dei diritti, è intervenuto il Tar di Torino, che con provvedimento del 28 ottobre, “ha condannato il Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziale ( CISSA), costituito dai Comuni di San Gilio, Venaria Reale, Givoletto, Alpignano, La Cass, Pianezza, Val della Torre e Druento), a rispettare il Pei, disponendo la cessazione della condotta discriminatoria, assegnando immediatamente al piccolo alunno le 14,5 ore di assistente all’autonomia e comunicazione, a dispetto delle misere sette ore riconosciute”. Lo fa sapere First (Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela), definendo il provvedimento “molto rilevante” per diverse ragioni. La prima è che “il piccolo alunno, che vive una condizione di disabilità con autismo, dall’inizio dell’anno scolastico della primaria, con le poche ore assegnate era peggiorato in modo drammatico, e ciò è risultato attestato da una relazione del 22.10.2022, redatta opportunamente dal consiglio di classe. Vedere quella relazione è stata dura, molto dura, leggere che il bambino sta presentando difficoltà 'nel recuperare competenze e abilità precedentemente acquisite e che la sua ridotta frequenza scolastica non sta favorendo la sua ripresa, con l’aumento delle sue stereotipie', umanamente è qualcosa che non si può accettare! Se proprio vi era bisogno di una conferma dell’importanza di tutte le ore necessarie al piccolo alunno dell’assistenza specialistica, quella fornita dalla scuola ne è l’ennesima e più drammatica conferma!”, osserva First.
La seconda ragione è che “il giudizio è stato lungo e articolato, ove è stato sentito persino la Sindaca, oltre che due operatrici sociali. Ovviamente – riferisce First - hanno raccontato tutti che non vi erano risorse disponibili, aggrappandosi a quella sconcertante, quanto disattesa, decisione del Consiglio di Stato. Per contro, è stato dimostrato che le risorse esistevano eccome, solo che sono state impiegate per sostenere spese voluttuarie e facoltative”, denuncia ancora First.
La terza ragione per cui la sentenza è tanto importante è che “il Giudice ha fatto corretto richiamo ed applicazione di tutti i principi espressi dalla Corte Costituzionale n. 275/2016, che ha affermato ' che è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibro di questo a condizionarne la doverosa erogazione', disattendendo radicalmente l’inopinata decisione del Consiglio di Stato”.
Per questo, First “condivide totalmente i principi espressi e ribaditi dal Tribunale di Torino. Non possiamo che essere orgogliosi di questo straordinario risultato e nell’avere supportato il genitore e, soprattutto, il piccolo alunno, che da oggi potrà guardare con maggiore serenità al suo percorso scolastico. Oggi possiamo ribadire con forza che i diritti fondamentali degli alunni con disabilità non sono privilegi”.