Inclusione scolastica, si cambia. Ecco i nuovi Pei. Aipd: “Nostre istanze in parte accolte”
ROMA - Sono trascorsi circa tre anni da quando il ministero dell'Istruzione ha introdotto i nuovi modelli di Pei: numerose le osservazioni critiche manifestate dalle associazioni, insieme alla preoccupazione che, nel percorso fondamentale verso la piena inclusione scolastica delle disabilità, si stesse compiendo un pericoloso passo indietro. Ora, nei giorni scorsi, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale n° 153 del 1/8/2023, che ha modificato i modelli nazionali di Pei. “Tali modifiche pertanto sono operative già a partire da quest’anno scolastico 2023/2024 - si legge nella scheda pubblicata dall'Osservatorio scolastico dell'Associazione Italiana persone Down, che ha seguito con attenzione la vicenda - Questo decreto interministeriale modifica in più parti il precedente (n° 182/20), che ha introdotto i nuovi modelli nazionali di PEI e tutti i suoi allegati”. Il decreto è disponibile sul sito del ministero, AIPD ne pubblica una versione sul proprio sito, con le modifiche in evidenza.
Ed ecco, in sintesi, le principali novità, riferite ed esaminate dall’Osservatorio scolastico di AIPD: “Le associazioni aderenti alla FISH (di cui AIPD è socia fondatrice) avevano proposto fin dalla sua emanazione una serie di modifiche migliorative al D.I. n° 182/20 (qui la relativa scheda) e molte di queste sono state accolte nel nuovo decreto correttivo – premette l’osservatorio AIPD - Purtroppo non è stata accolta la proposta considerata di maggior rilevanza da parte delle associazioni e cioè quella che riguardava la possibilità per i GLO di superare i range prestabiliti nella Tabella C1 nel momento in cui occorre indicare nel PEI di fine anno scolastico le ore di sostegno ritenute necessarie ad un alunno per l’anno scolastico successivo”.
Ecco alcune delle principali modifiche migliorative contenute nel decreto ed evidenziate da AIPD:
1. E’ stato esplicitato in maniera più chiara che i genitori partecipano “a pieno titolo” ai lavori del Glo. La partecipazione dei genitori nel GLO era già prevista nel precedente testo, ma l’aggiunta delle parole “a pieno titolo” non lascia più margine ad erronee interpretazioni. Pertanto il GLO è valido se vengono convocati correttamente anche i genitori dell’alunno
2. Viene chiarita in maniera più esplicita anche la partecipazione al GLO degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione. “Il comma 7 prevede però la mera possibilità di invitare ai GLO 'altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola' e 'i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base' gli alunni con disabilità Sarebbe stato preferibile prevedere anche tali figure come partecipanti
3. Viene eliminato il vincolo della non retribuzione per l’esperto che la famiglia può proporre come partecipante al GLO. “Questa è una novità importante – commenta l’osservatorio AIPD - perché il testo precedente prevedeva la possibilità per la famiglia di proporre un esperto di sua fiducia, ma che doveva anche dichiarare di non essere retribuito dalla famiglia. Questo era praticamente impossibile, in quanto gli esperti privati operano sempre a fronte di un compenso da parte della famiglia”.
4. La possibilità di prevedere una riduzione dell’orario di frequenza è limitata a “eccezionali e documentate esigenze sanitarie” dell’alunno, se richiesta contemporaneamente da famiglia e servizi sanitari o riabilitativi, per determinati periodi dell’anno”.
5. Nella scuola secondaria di secondo grado è stata eliminata la possibilità di esonerare l’alunno che segue una programmazione differenziata dallo studio di una o più discipline. E' un punto fondamentale, in quanto “questa era una delle critiche maggiori ai nuovi PEI, che altre associazioni hanno utilizzato anche per proporre ricorso contro i nuovi modelli. AIPD, insieme alla FISH, ha sempre sostenuto che il termine 'esonero' non fosse appropriato, ma che, pur auspicando una modifica del termine utilizzato, andava comunque mantenuta la possibilità, da sempre esistita, di differenziare la progettazione didattica per alcune discipline, nell’ottica della personalizzazione e della individualizzazione del percorso di studi in base alle effettive capacità di ciascun alunno. Ora è stato chiarito che non esiste un 'esonero' da una o più discipline, ma che, nell’ambito di una programmazione differenziata, si può e si deve indicare nel PEI quali attività sostitutive l’alunno svolge nelle ore delle materie per le quali non è possibile prevedere una didattica specifica sulla disciplina, neppure se molto ridotta.
6. E’ stato chiarito meglio che eventuali attività fuori dalla classe debbono essere realizzate con un piccolo gruppo di compagni, per un periodo circoscritto dell’anno. Le attività esterne alla classe possono essere svolte individualmente solo per “oggettive, comprovate e particolari circostanze educative e didattiche”, che vanno esplicitate nel PEI
7. Nella scuola secondaria di secondo grado, sono state esplicitate meglio le condizioni per passare da una programmazione “differenziata” ad una “personalizzata”, che dà diritto al diploma. “Tali condizioni sono il “superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza; oppure, senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.
8. Sono state ampliate e chiarite meglio le esigenze di tipo sanitario in orario scolastico che ora devono anche essere indicate nel PEI.
In conclusione, “per tutte queste modifiche ci si può ritenere soddisfatti – commenta l’Osservatorio AIPD - Purtroppo però non è stata accolta la proposta di modifica ritenuta più importante da tutte le associazioni, che riguarda la possibilità per il GLO di superare i range di ore rigidamente indicati nella Tabella C1 nella proposta di risorse per l’anno successivo. Riproporremo sicuramente tale modifica nelle sedi istituzionali opportune. Non è accettabile che il numero di ore da proporre per l’anno successivo sia automaticamente e rigidamente individuato secondo le tabelle proposte, che fanno riferimento solo al Profilo di Funzionamento. In questo modo infatti viene meno la considerazione delle effettive esigenze dell’alunno da parte del GLO, che è il gruppo che conosce sia l’alunno che il suo contesto e dunque è l’unico che può prevedere di quante risorse necessiterà l’alunno”.