Insegnante di sostegno a domicilio? Solo se le lezioni in classe sono sospese
Emanuele studia matematica con l'insegnante di sostegno
ROMA - Insegnante di sostegno a domicilio: si può, ma non si deve. A meno che le lezioni in classe non siano sospese per tutti. Sul tema, caldissimo nel momento in cui si alza la curva dei contagi e si torna a parlare di didattica a distanza, interviene Marcello Pacifico, presidente di Anief. Il riferimento è a quanto ha rammentato nei giorni scorsi Salvatore Giuliano, ex sottosegretario all’Istruzione, tornato a fare il dirigente scolastico presso l’IIS Majorana di Brindisi.
Affrontando le problematiche riguardanti la situazione attuale e le criticità del comparto scuola, con la crescita continua della curva epidemica relativa al Covid-19, il preside ha ricordato che i docenti di sostegno hanno la facoltà di spostarsi, per fare lezione, nel domicilio dell’alunno attuando in questo modo la didattica in presenza, sicuramente più coinvolgente e formativa di quella integrata a distanza. “Quello che suggerisco, con il buon senso di tutti – ha detto Giuliano ad Orizzonte Scuola - è consentire al docente di sostegno di recarsi presso il domicilio dell’alunno. È evidente che ci vuole uno sforzo, ci vuole buon senso e tanta volontà. Questo sicuramente può ridurre di molto il disagio dovuto alla didattica a distanza per alunni che hanno bisogno di una pedagogia speciale”
Dalla scorsa estate, tale possibilità è prevista dalla legge: con il Decreto Scuola, infatti, è stato approvato un emendamento che prevede l'assistenza domiciliare a casa da parte dei docenti di sostegno, per i casi di tutti quegli alunni disabili che necessitano di più ore di attività. In tali contesti, l’insegnante si sposta nel domicilio dello studente.
Precisa però Pacifico: “Escludere l’insegnante di sostegno dal contesto scolastico della lezione rivolta alla classe equivale allo stesso errore, purtroppo comune, di farlo uscire dall’aula, senza un progetto definito, insieme all’alunno disabile. In quell’azione si attua, infatti, l’esatto opposto di quello che è previsto dalla normativa e dal buon senso: l’azione didattico-pedagogica deve essere rivolta a favorire sempre e comunque l’inclusione”.
Lo studente disabile deve stare in classe
Di qui la raccomandazione di Anief: “Solo qualora si dovesse verificare un secondo lockdown, si potrebbero venire a determinare i presupposti per lo spostamento del docente di sostegno nel domicilio dell’alunno con disabilità. Nell’attuale contesto didattico, contrassegnato da una didattica in presenza o alternata (con parte degli alunni a casa), l’allievo disabile deve sempre e comunque essere tutelato, garantendogli la presenza in classe. È bene specificarlo, per evitare fughe in avanti che potrebbero privarlo del preziosissimo rapporto diretto con i compagni”.
E devono naturalmente essere rispettate tutte le misure di sicurezza, a tutela dello studente e del docente: “Perché lo spostamento del docente di sostegno si realizzi occorre che siano rispettate tutte le circostanze di sicurezza, per la salvaguardia della salute di tutti gli individui coinvolti, ad iniziare dal distanziamento anti-Covid – precisa Anief - In secondo luogo è indispensabile, come previsto dalla medesima legge, che tutte le parti coinvolte (a partire da famiglia e docenti) siano d’accordo nell’intraprendere la didattica in presenza domiciliare. Infine, va rilevato che l’uscita del docente di sostegno dall’aula scolastica va ben ponderata, poiché si tratta di insegnanti assegnati alla classe e non al singolo alunno disabile”.
Quest’ultimo punto è regolamentato con chiarezza dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ma è stata ribadita recentemente anche dal ministero dell’Istruzione, con la nota n. 2215 del 26 novembre 2019, che così recita: “Il docente di sostegno, come più volte afferma la norma, è assegnato alla classe, di cui diventa pienamente contitolare, e non al singolo alunno”.
La stessa nota ministeriale specifica i docenti di sostegno sono “impegnati nella loro complessa azione didattica, collocata spesso tra la necessità di fornire risposte specialistiche ad ogni singolo caso ed un altrettanto necessario coinvolgimento nelle dinamiche inclusive della classe”. Tale specifica va sempre tenuta in debita considerazione, sia in fase formativa sia nel contesto valutativo, poiché il docente di sostegno partecipa attivamente alle fasi di scrutinio non solo dell’alunno con disabilità ma tutto il gruppo-classe.