Relazione al Parlamento 2014-2015. Le assunzioni di lavoratori disabili aumentano del 198% dal 2013 al 2014, ma calano del 32% nel 2015. Aumentano, nel 2015, le risoluzioni del rapporto di lavoro (1 ogni 1,2 assunzioni), nel 4% dei casi per “mancato superamento del periodo di prova”
ROMA – Le assunzioni aumentano, le risoluzioni diminuiscono: è uno dei dati positivi che emerge dalla Relazione del ministero del Lavoro al Parlamento sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”, relativa agli anni 2014-2015, pubblicata nei giorni scorsi.
Assunzioni. Un significativo aumento delle assunzioni di lavoratori disabili in aziende pubbliche e private si è riscontrato nel 2014 rispetto al 2013: oltre il 198%, con un valore assoluto che passa da 18.163 a 54.164 unità. Lo stesso numero “subisce però nel 2015 una rilevante flessione del 32%, scendendo a 36.843 unità”, riferisce il ministero – Per quanto riguarda le tipologie di contratto, “nel caso dei datori di lavoro privati, a fronte di una quota piuttosto bassa di utilizzo del contratto di apprendistato, si assiste al consolidamento della tipologia a tempo determinato, in analogia a quanto registrato almeno a partire dal 2008. Significativamente diverso è il quadro offerto dalle assunzioni presso datori di lavoro pubblici, dove la disaggregazione per genere vede la permanenza nel biennio di una forte prevalenza del contratto a tempo determinato fra le donne, che aumenta di quasi 20 punti fra il 2014 e il 2015. rispetto al 2013, nel 2014 il totale dei contratti a tempo indeterminato ha visto ridimensionare il proprio peso dal 35,1% al 19,4, per poi risalire oltre il 30% l’anno successivo. Specularmente, la quota di contratti a tempo determinato è passata dal 57,7% del 2013 al 71,7% del 2014, per ridiscendere a poco più del 63% nel 2015”.
Risoluzioni. Sia sul versante privato che su quello pubblico, “le risoluzioni di contratti a tempo indeterminato occorrono con maggior frequenza fra gli uomini, mentre la tipologia a termine è maggiormente rappresentata tra le lavoratrici. In generale, nel settore privato le risoluzioni di contratti a tempo indeterminato assumono un peso percentuale più elevato rispetto al settore pubblico, rispecchiando una scontata maggior vulnerabilità dei posti di lavoro ricoperti da persone con disabilità, solo parzialmente contraddetta dal dato degli uomini nel 2015”. Dal punto di vista dell’analisi dei flussi, “nel 2012 si è avuta 1a risoluzione del rapporto di lavoro ogni 2 assunzioni, mentre nel 2013 il rapporto è stato di 1 a 3,3. Nel 2014 si è tornati ad un rapporto analogo a quello del 2012, mentre l’anno successivo si è arrivati ad avere 1 risoluzione ogni 1,2 assunzioni”. Osserva il ministero che “nonostante i segnali di ripresa dell’occupazione, la situazione 2015 sembra coerente con la ripresa del tasso di disoccupazione rilevato nello stesso anno fra la popolazione generale. In quest’anno si osserva infatti un progressivo decremento del tasso di disoccupazione (figura 3) fino al III trimestre; nell’ultimo trimestre, al contrario, si osserva una ripresa, collegata tuttavia ad una crescita di 1,4 punti percentuali del tasso di attività femminile, mentre quello maschile si ferma a un +0,4 punti percentuali”.
Licenziamento per giustificato motivo. Fa notare il ministero la rilevanza assunta, nel 2014 e nel 2015, dal “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. E ricorda che, in base alla riforma Fornero del 2012, ai tradizionali motivi oggettivi di licenziamento (crisi dell’impresa, cessazione dell’attività o cessazione delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza che sia possibile la sua ricollocazione), si sono aggiunti il superamento del periodo di comporto e il licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore. “Poiché si tratta di fattispecie fortemente correlate alle caratteristiche di persone con disabilità assunte in base al collocamento mirato – nota il ministero - risulta opportuno richiamare gli uffici responsabili alla costante garanzia della legittimità del licenziamento, fermo restando che la normativa stabilisce la possibilità per il giudice di ordinare la reintegrazione del lavoratore qualora si accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero che il licenziamento sia avvenuto a causa dell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore o che abbia avuto luogo nel periodo di comporto”. Nota, ancora, il ministero, che “il 5,4% delle risoluzioni del 2014 e il 3,9% nel 2015 sia avvenuto nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, a riprova dell’impatto negativo che il perdurare della crisi in specifici comparti e territori ha manifestato sul funzionamento complessivo della normativa sul diritto al lavoro delle persone con disabilità”. Infine, evidenzia il fatto che “quasi il 4% delle risoluzioni, in entrambe le annualità, sia avvenuto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni nel corso dello svolgimento di questo stesso periodo”. E questo dato induce a “porre attenzione all’efficacia delle modalità adottate per supportare il datore di lavoro e accompagnare la persona con disabilità nel percorso di inserimento nell’organizzazione produttiva, sia essa privata che pubblica”. (cl)