Lavoro e disabilità, le novità introdotte dal Jobs Act
ROMA – Il sistema del cosiddetto “collocamento mirato” è stato riformato in parte dal d.lgs. n. 151 del 2015 (“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) che prevede, in sintesi. la programmazione di linee guida per il collocamento mirato, la revisione degli incentivi all'assunzione, la previsione di una specifica banca dati nazionale dedicata al collocamento mirato, l'incremento delle competenze del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, modifiche al Fondo per il diritto al lavoro per i disabili e, infine, una modifica della disciplina che riguarda i soggetti obbligati agli adempimenti di cui alla L. n. 68/1999. Ecco, schematicamente, le principali novità evidenziate nella Relazione al Parlamento.
Le linee guida. Innanzitutto il D. Lgs. n.151 del 2015 prevede, all’art. 1, che con uno o più decreti del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “siano predisposte delle linee guida in materia di collocamento mirato, sulla base di specifici principi illustrati nella Relazione stessa.
Richiesta nominativa. La principale novità apportata dal d.lgs. n. 151 del 2015 è la modifica dell'articolo 7 della legge n. 68 del 1999: di fatto, è stata generalizzata la richiesta nominativa, che prima, era consentita solo a determinate condizioni “Ora, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni”
Obbligo anche in assenza di nuove assunzioni. Inoltre, “dal 1 gennaio 2018 i datori di lavoro privati che occupino da 15 a 35 dipendenti hanno l’obbligo di avere alle proprie dipendenze un lavoratore disabile, e l’obbligo insorge indipendentemente dal fatto che si proceda a nuove assunzioni”.
Sanzioni. E' stato poi modificato l’art. 15 della legge 68 del 1999, stabilendo che, “per ogni giorno nel quale non risulti coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota d’obbligo, quest’ultimo è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3 bis (euro 30.64) al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”
Incentivi. Il legislatore inizialmente aveva riservato gli incentivi alle convenzioni “ex art. 11 legge n. 68 del 1999”, che favoriscono l’inserimento di lavoratori disabili di difficile collocabilità. “Oggi con il d.lgs. n. 151 del 2015 non è più così – si legge nella Relazione – Infatti, si applica il regime degli incentivi anche per i datori di lavoro che assumono con il meccanismo, ormai generalizzato, della richiesta nominativa”. Inoltre, il decreto ha stabilito che dal 1 gennaio 2016, anche “ai datori di lavoro, inclusi quelli privati che assumano persone con disabilità pur non essendovi tenuti, sarà concesso, a domanda, un incentivo. Un aspetto di rilevante interesse riguarda il fatto che la gestione del sistema degli incentivi è oggi imputato all’Inps e non più alle Regioni. La domanda, infatti, deve essere trasmessa all’Inps, tramite apposita procedura telematica”.
Banca dati. L'art. 8 del decreto dispone la creazione, all’interno della Banca dati politiche attive e passive, di una specifica sezione “Banca dati del collocamento mirato”, al fine di raccogliere le informazioni sui datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. In essa “saranno raccolte le informazioni provenienti da parte dei datori di lavoro, degli uffici competenti, dell’Inps e dell’Inail, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano”.
Fondo Inail per il reinserimento dei disabili da lavoro. Per il 2017 sono erogati dall'Inail 21,2 milioni di euro allo scopo di favorire il reinserimento e l'integrazione delle persone con disabilità da lavoro, mettendo a regime quanto previsto dalla legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014), la quale, ha attribuito all'Inail “competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro”. Sono previste tre tipologie di intervento: per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi d lavoro; per l'adeguamento e l'adattamento delle postazioni di lavoro; per la formazione. A seconda degli interventi i limiti di spesa sono di 95mila euro per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (finanziabile il 100% dei costi ammissibili), di 40mila euro per l'adeguamento e l'adattamento delle postazioni di lavoro (100% costi ammissibili) e di 15mila euro per la formazione (60% costi ammissibili). (cl)