29 marzo 2018 ore: 13:02
Immigrazione

Migranti, se l’Italia coordina i libici in mare ha “gravissime responsabilità”

L’analisi di Gianfranco Schiavone (Asgi) sulle carte del caso Open Arms. Dal rifiuto di Malta allo scontro con i libici fino al coinvolgimento della Marina militare italiana nella restituzione delle persone alla Libia: “Ipotizzabile nuovo caso Hirsi”
F. Malavolta Gommoni con immigrati, sbarchi, salvataggio notturno (Da rapporto carta di roma)

Foto di F. Malavolta

ROMA – “La circostanza che la Libia non abbia definitivamente dichiarato la sua zona Sar non implica automaticamente che le loro navi non possano partecipare ai soccorsi, soprattutto nel momento in cui il coordinamento è sostanzialmente affidato alle forze della Marina militare italiana, con propri mezzi navali e con quelli forniti ai libici”. Lo mette nero su bianco Nunzio Sarpietro, giudice di Catania, nel decreto di convalida del sequestro della nave di Open Arms. Pagine in cui si ricostruisce punto per punto il conteso salvataggio che ha messo sotto accusa l’ong spagnola ( per cui è caduta l’accusa di associazione a delinquere, mentre resta in piedi il favoreggiamento), pagine in cui per la prima volta si dice che è l’Italia a coordinare la cosiddetta guardia costiera libica. Una notizia di quelle destinate a far discutere: se è l’Italia a decidere che le persone debbano essere riportate in Libia, vuol dire che di fatto il nostro paese sta operando dei respingimenti in mare? Come accaduto già con il caso Hirsi si potrà configurare una nuova condanna davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo?

- Un nuovo caso Hirsi? Per Gianfranco Schiavone vicepresidente di Asgi (Associazione studi giuridici per l’immigrazione) di certo quello contenuto nella carte del gip è un “passaggio fondamentale”: “il riconoscimento del coordinamento della Marina militare italiana anche dei mezzi libici ci porta sul vero piano della discussione giuridica, e cioè cosa sta facendo realmente l’Italia in questo momento? – spiega -. La domanda che un magistrato dovrebbe farsi ora è se è legittimo l’operato delle autorità italiane nel momento in cui coordinano i soccorsi con i libici per restituire le persone in fuga ai libici. Sembra fuori discussione il fatto che le azioni poste in atto dall'Italia, intervenendo con propri mezzi, uomini e risorse, anche se al di fuori del territorio nazionale, costituiscano esercizio della propria giurisdizione con tutte le conseguenze che ne conseguono, in primis il fatto che l'Italia risponde alla Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo”. Secondo l’esperto si posso ravvisare somiglianze con il caso Hirsi: un respingimento collettivo operato nel 2009 dall’Italia (la condanna è del 2012). “In quel caso l’Italia fu duramente condannata in quanto era direttamente intervenuta nei soccorsi, restituendo le persone alla Libia – spiega Schiavone -. La Cedu rilevò violazioni dell’articolo 3, perché l’Italia pur conoscendo la situazione in Libia decideva di rimandare le persone indietro esponendole al “rischio serio di trattamenti inumani e degradanti”; la violazione del Procotollo 4. ovvero il divieto di espulsioni collettive e anche dell’articolo 11 per l’impossibilità delle persone di accedere a un ricorso effettivo contro la decisione di respingerli. In questo caso l’Italia non ha posto in essere condotte dirette nel senso che non ha “gestito” le persone ma è comunque intervenuta direttamente sulla loro condizione, visto che è oramai dimostrato che aveva in mano il coordinamento delle operazioni di soccorso”. Inoltre siccome sono note le condizioni dei centri di detenzione in Libia per Schiavone “l’Italia ha una responsabilità diretta nella decisione di rimandare le persone indietro ed esporle ancora una volta a una situazione di grave rischio.”

Cosa dicono le carte. “Si è creato un polverone intorno all’ong spagnola Open Arms ma in pochi stanno ponendo attenzione su ciò che dicono realmente gli elementi di indagine – aggiunge Schiavone -. All’interno della ricostruzione dei fatti il giudice riconosce, per esempio, che l’ong ha ricevuto minacce esplicite anche con armi e che la situazione in Libia è quella che conosciamo, ma si spinge ad effettuare osservazioni che ritengo non condivisibili sul piano giuridico. L'interpretazione delle norme vigenti sul favoreggiamento (art. 12 d. lgs. n. 286/1998) mi sembra infatti discutibile alla luce della riserva di legge assoluta in materia di misure restrittive della libertà personale (art. 13 Cost.) e soprattutto della riserva di legge in materia di stranieri e di diritto di asilo (art. 10, commi 2 e 3 Cost.). Inoltre si dice che Open Arms, come le altre ong, non può decidere a propria discrezione dove portare le persone, perché questa decisone fa parte di accordi tra gli stati, con un ragionamento che sembra dimenticare che la materia non è e non deve essere soggetta alla discrezionalità degli stati ma solo alle normative internazionali sul soccorso in mare e alle normative sulla protezione dei rifugiati e sul divieto di tortura. Inoltre si parla del Codice condotta come una sorta di norma regolamentare auto accettata, quando  nella realtà esso non è una fonte secondaria. La ricostruzione infine non si sofferma, invece, su quanto prevedono la convenzione di Ginevra, le leggi internazionali che regolano il soccorso in mare e (che l’associazione umanitaria è tenuta a rispettare) e sulle ragioni per cui non era possibile individuare nella Libia un luogo sicuro".

Gli interessi degli stati e il rispetto dei diritti umani. “Il fatto che i campi profughi in Libia non siano un esempio di limpido rispetto dei diritti umani non determina automaticamente che le ong possano operare in autonomia e per conto loro, travalicando gli accordi e gli interessi degli Stati coinvolti nel fenomeno migratorio", si legge ancora a pagine 22 dell'ordinanza. “Qui si palesa una ricostruzione alquanto non condivisibile in quanto i presunti “interessi” politici tra Stati non possono assumere rilievo– spiega ancora Schiavone – Il giudice dovrebbe limitarsi a rilevare se ci siano state violazione di Open arms relativamente alle norme sul soccorso e non già se la condotta della ong si inserisce su ipotetici disaccordi tra Stati (o meglio tra uno Stato, l'Italia, e un'entità statuale alquanto incerta quale la Libia)”.  

Il problema di Malta. Come noto, il tribunale di Catania ha fatto decadere l’accusa di associazione a delinquere mentre ha mantenuto il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Inoltre, in più punti si esplicita chiaramente che “per gli indagati solo i porti italiani, sono l’obiettivo da raggiungere, un approdo cioè a cui tutti i migranti ambiscono ad arrivare”. “Negli atti si dice che non sarebbe stato chiesto dal comandante della nave di sbarcare a Malta, dove Open arms ha eseguito un trasbordo di due persone con seri problemi di salute – spiega Schiavone -. L’ipotesi è quella di un disegno preventivo: cioè la volontà non solo di soccorso ma di arrivare in un determinato luogo, l’Italia. E’ un’ ipotesi di indagine legittima che mi lascia perplessosulla base di quanto finora emerso. Sembra (ma i fatti andranno accertati) che la nave abbia fatto scalo a Malta solo per ragioni di emergenza, quando era già sulla rotta verso l’Italia, dopo lo scontro con i libici. Il porto era già stato individuato dal centro di coordinamente Imrcc di Roma, perché le operazioni erano coordinate dall’Italia. Se non si fosse verificato quell’evento sanitario, a Malta la nave non si sarebbe fermata”.

E intanto si continua a morire in mare. Il grande polverone sollevato dall’accusa alle ong per il soccorso in mare sta facendo passare in secondo questioni ben più importanti, spiega ancora il vicepresidente di Asgi: “Oggi ci sono meno soccorsi in mare e si verificano più morti. Per tutto il tempo in cui le navi delle ong restano ferme, infatti, altre persone moriranno, altre ancora verranno recuperate dai libici e riportate nei centri di detenzione, dove subiranno violenze e torture di ogni genere. Alla luce degli elementi di cui disponiamo e dello scenario fosco in cui l'Italia interviene in Libia è del tutto legittimo chiedersi se le misure giudiziarie assunte non siano sproporzionate e non vi sia un accanimento su chi effettua i soccorsi come se effettuarli, sia, in fondo, la presunta colpa attribuita alle ong”. (Eleonora Camilli) 

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