Minori non accompagnati, diritto al ricongiungimento familiare anche dopo i 18 anni
Foto: Save the Children Italia
ROMA - Un minore non accompagnato che diventa maggiorenne nel corso della procedura di asilo conserva il suo diritto al ricongiungimento familiare. La domanda di ricongiungimento familiare deve tuttavia essere presentata entro un termine ragionevole, in linea di principio tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Lo dice una sentenza della Corte di giustizia europea, che ha trattato il caso di una ragazza eritreo, arrivata da sola nei Paesi Bassi il 26 febbraio 2014 e diventata maggiorenne il 2 giugno dello stesso anno.
Il 21 ottobre 2014, il Segretario di Stato dei Paesi Bassi aveva concesso un permesso di soggiorno a titolo di asilo valido per cinque anni. Il 23 dicembre 2014, un’organizzazione olandese che si occupa dei rifugiati (laVluchtelingenWerk Midden-Nederland) ha presentato una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per i genitori della ragazza nonché per i suoi tre fratelli minorenni, a fini di ricongiungimento familiare con minore non accompagnato. Ma il 27 maggio 2015, il Segretario di Stato ha respinto tale domanda perché, alla data di presentazione della stessa, la figlia di A e di S era maggiorenne.
Proprio a partire dalla contestazione del rigetto è stata emessa la sentenza. Gli avvocati hanno chiesto che per stabilire se una persona possa essere qualificata come minore non accompagnato, ai sensi della direttiva dell’Unione relativa al ricongiungimento familiare, sia la data di ingresso nello Stato membro in questione. Per il Segretario di Stato, invece, a essere determinante sotto tale profilo è la data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare. Il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), che deve decidere su tale causa, ha quindi sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Nella sua sentenza la Corte qualifica come ‘minori’ i cittadini di Paesi non Ue e gli apolidi che hanno un’età inferiore ai diciotto anni al momento del loro ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della loro domanda di asilo in tale Stato, e che, nel corso della procedura di asilo, raggiungono la maggiore età e ottengono in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato. La Corte ricorda, a tale proposito, che la direttiva prevede per i rifugiati condizioni più favorevoli per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, poiché la loro situazione richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro Paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. Più in particolare, i rifugiati minori non accompagnati dispongono di un diritto a un tale ricongiungimento, il quale non è sottoposto a un margine di discrezionalità da parte degli Stati membri.Infine, sebbene la direttiva non indichi espressamente fino a quale momento un rifugiato debbaessere minore per poter beneficiare del diritto allo specifico ricongiungimento familiare, la Corteconstata che la determinazione di tale momento non può essere rimessa alla discrezionalità diciascuno Stato membro.
Nella sentenza, inoltre, la Corte spiega che far dipendere il diritto al ricongiungimento familiare dal momento in cui si riconosce lo status di rifugiato alla persona interessata e, dunque, dalla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda di protezione internazionale da parte dell’autorità comprometterebbe l’effetto utile del diritto al ricongiungimento. Ciò contrasterebbe non solo con l’obiettivo della direttiva, che è quellodi favorire il ricongiungimento familiare e di concedere, a tale riguardo, una protezione particolareai rifugiati (segnatamente ai minori non accompagnati), ma anche con i principii di parità ditrattamento e di certezza del diritto. Una simile interpretazione, infatti, comporterebbe che duerifugiati minori non accompagnati di pari età che presentano nello stesso momento una domandadi protezione internazionale potrebbero essere trattati diversamente a seconda della durata ditrattamento di tali domande. La Corte precisa, nondimeno, che, la domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata entro un termine ragionevole, ossia in linea di principio tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato.