Minori stranieri, approvata la legge che li tutela. "Una scelta di civiltà"
- ROMA - Dalle procedure per l’identificazione e l’accertamento dell’età agli standard dell’accoglienza, dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso all’istruzione. Con 375 sì e 13 no l'aula della Camera ha approvato il ddl sulle disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Il provvedimento, in terza lettura a Montecitorio, non ha subito ulteriori modifiche e, dunque, è legge. Nel primo articolo si stabilisce che “i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea”.
Gentiloni: “Scelta di civiltà”. Dal mondo della politica arriva il plauso sull’approvazione della legge. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni in un tweet parla di una “scelta di civiltà per la tutela e l’integrazione dei più deboli”. “Una società che garantisce diritti è più forte. Bene l'approvazione Montecitorio delle misure a tutela minori stranieri non accompagnati”, scrive sempre su Twitter, la presidente della Camera Laura Boldrini. “Lo so, si è sempre in ritardo rispetto ai diritti umani ma oggi, finalmente, è stato raggiunto un traguardo atteso da molto tempo – aggiunge la relatrice della legge Barbara Pollastrini -. Solo l'anno scorsosono stati 25.846 i migranti adolescenti “senza famiglia” giunti nel nostro paese. Sono bambini, ragazzi, ragazze che scappano da fame, guerra e violenze, oppure per cercare di avere un futuro migliore. Lo fanno con una parola nel cuore: speranza. Eppure molti di loro scompaiono, sono missing e finiscono nel girone terribile di sfruttamento, prostituzione, tratta, organizzazioni criminali”. Per Pollastrini si tratta di “una legge importante anche perché scritta a più mani. Ispirata da agenzie e associazioni umanitarie, da sindaci e amministratori, da operatori sociali e della giustizia. E' stata votata in Parlamento con una grande trasversalità che va oltre i partiti e i gruppi che sostengono il governo: hanno votato a favore il Pd con la maggioranza, Sinistra Italiana, Mdp, M5S e altri, con la sola astensione di Forza Italia e il no di Lega e Fratelli d'Italia. Sono norme che finalmente riconoscono il valore umano della dignità del bambino e, insieme, contengono doveri e regole per la legalità e la trasparenza”.
Garante minori: “Un segnale di avanzamento sul fronte dei diritti”. Un “passo in avanti importante l’approvazione di una legge organica sul sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, come più volte chiesto dall’Autorità garante. Un segnale di avanzamento sul fronte dei diritti che adesso è necessario tradurre in termini concreti, verificando il funzionamento dei processi di accoglienza e integrazione”. Questo il commento del Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano.
“Perché ciò avvenga – continua - è necessario che la permanenza dei ragazzi nei centri di prima accoglienza rispetti i termini di legge, ora ridotti a trenta giorni: un eccessivo ritardo allontana e compromette l’inizio del percorso di integrazione. Ciò, anche alla luce del fatto spesso i ragazzi soli che giungono nel nostro Paese sono vicini a raggiungere la maggiore età. Il fattore tempo è essenziale anche in ordine alla nomina del tutore: l’elevato numero di minori arrivati in Italia negli ultimi tempi (stiamo parlando di 25.846 minorenni giunti in Italia nel corso del 2016 e 2.230 al 6 marzo 2017) e la necessità di rispondere alle loro esigenze rende indifferibile la nomina tempestiva di questa figura, ed è motivo di soddisfazione constatare che la legge ora attribuisce ai Garanti regionali e all’Autorità garante il compito di selezionare e formare i tutori volontari”.
Cosa cambia con la nuova legge. Per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell’età e di identificazione, garantendone l’uniformità a livello nazionale. Prima dell’approvazione del ddl non esisteva infatti un provvedimento di attribuzione dell’età, che d’ora in poi sarà invece notificato sia al minore che al tutore provvisorio, assicurando così anche la possibilità di ricorso. Viene garantita inoltre maggiore assistenza, prevedendo presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura. Viene regolato il sistema di accoglienza integrato tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori, all’interno delle quali i minori possono risiedere non più di 30 giorni, e sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (Sprar), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri non accompagnati. Viene poi attivata una banca dati nazionale dove confluisce la “cartella sociale” del minore, che lo accompagnerà durante il suo percorso). Viene prevista per tutti la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle Autorità competenti nel superiore interesse del minore e vengono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore. La competenza sul rimpatrio assistito passa inoltre da un organo amministrativo, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore. Spariscono i permessi di soggiorno utilizzati per consuetudine o mai utilizzati, come ad esempio il permesso di soggiorno per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, e si fa invece più semplicemente riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di “tutori volontari” disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare a ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata. La legge promuove poi lo sviluppo dell’affido familiare come strada prioritaria di accoglienza rispetto alle strutture. Sono previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come ad esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della nomina del tutore e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possieda un permesso di soggiorno. Viene prevista infine la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età qualora necessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia. Per la prima volta sono sanciti anche per i minori stranieri non accompagnati il “diritto all’ascolto” nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, , e il diritto all’assistenza legale, avvalendosi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della Pubblica Amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano. Una particolare attenzione viene infine dedicata dalla legge ai minori vittime di tratta, mentre sul fronte della cooperazione internazionale l’Italia si impegna a favorire tra i Paesi un approccio integrato per la tutela e la protezione dei minori, nel loro superiore interesse.