Nella bozza del decreto rilancio, alle disabilità vanno 150 milioni
ROMA – 150 milioni per le disabilità: è lo stanziamento complessivo previsto per le disabilità dalla bozza del decreto di Rilancio, atteso da tempo e ormai in dirittura d'arrivo. Al tema “Assistenza e servizi per la disabilità” è dedicato l'articolo 111, suddiviso in tre commi.
Fondo non autosufficienza: + 90 milioni
Il primo dispone un incremento di 90 milioni di euro, per l'anno 2020, per il Fondo per le non autosufficienze, “al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19”. Dagli attuali 573 milioni si arriverebbe quindi a oltre 650. Come si legge nella relazione illustrativa dello stesso articolo, scopo dell'investimento è “fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Tali risorse sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni nonché da parte delle autonomie locali e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria. Dal 2015 il fondo è individuato come strutturale e viene ripartito annualmente. Il DPCM 21 dicembre 2019 recante 'Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per la non autosufficienza nel triennio 2019-2021' ha individuato la dotazione del Fondo in 571 milioni di euro per il 2019 e 568,9 milioni di euro per il 2021”.
Dopo di noi: + 20 milioni
Il secondo comma dell'articolo 111 prevede un incremento di 20 milioni, per l'anno 2020, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ( legge 22 giugno 2016, n. 112, articolo 3, comma 1), per “ potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19”. Come si precisa nella relativa relazione illustrativa, tali risorse “sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali”. Si evidenzia quindi “la necessità di aumentare ulteriormente per l’anno 2020 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in considerazione della emergenza da Covid 19, in quanto le prossime fasi di cosiddetta convivenza con il virus rendono ancora più urgente l'adozione, tra l'altro, di forme di deistituzionalizzazione e di interventi di supporto alla domiciliarità, nonché di maggiore attitudine alla vita autonoma quotidiana, volte a ridurre, in ambienti domestici e alloggiativi adeguati, i rischi di contagio delle persone con disabilità grave, già fisiologicamente più esposte”.
Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali: 40 milioni
Il terzo comma introduce un nuovo fondo, dotandolo di 40 milioni di euro: il “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”, finalizzato a “garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio”. Tale fondo è “volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui periodo precedente”. Come ricorda e precisa la relazione illustrativa, “alla chiusura delle strutture semiresidenziali, disposta con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, ha fatto seguito un nuovo provvedimento, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con cui se ne autorizza la riapertura a condizione che vengano assicurati specifici protocolli concernenti il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori”.