Più ricerca, inserimento nei Lea, linee guida aggiornate: ecco la legge sull’autismo
ROMA – Linee guida aggiornate ogni tre anni, appositi progetti di ricerca per migliorare la conoscenza, inserimento nei Livelli essenziali di assistenza (Lea): sono questi i tre punti fondamentali della legge sull’autismo che la Camera dei deputati ha approvato ieri sera con 296 voti a favore e 6 contrari. Il testo, che è rimasto immutato rispetto a quello uscito dalla Commissione Affari sociali (sono stati infatti respinti tutti gli emendamenti presentati in Aula) torna al Senato per l’approvazione definitiva.
Il ddl su “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie” è un testo agile, composto da appena sei articoli. Prevede l’aggiornamento, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, delle Linee di indirizzo per prevenzione e cura, estendendole non solo alla vita del bambino autistico ma anche all’adolescente e adulto. Successivamente, l’aggiornamento delle Linee guida dovrà essere almeno triennale. La norma prevede poi l’inserimento dell’autismo nei Lea per garantire uniformità di trattamento nelle varie regioni e infine impegna il ministero della Salute a promuovere ricerca di tipo biologico e genetico, ma anche di tipo riabilitativo e sociale. In tutto questo, però, non ci sono fondi stanziati, perché il testo di legge prevede l’invarianza finanziaria: fatto che soprattutto le opposizioni mettono in rilievo criticando il testo e definendolo una “scatola vuota”.
Nel dettaglio, l’articolo 1 individua le finalità del provvedimento, parlando di interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico. Il tutto, è specificato, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo.
L'articolo 2 prevede che l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali.
L'articolo 3 prevede che si realizzi l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. L'aggiornamento deve avvenire nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016.
L'articolo 4 prevede invece che il Ministero della salute, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provveda, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provveda, in applicazione dei Lea, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale. Inoltre, l'attuazione delle stesse costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.
L'articolo 5 dispone che il Ministero della salute promuova lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.
Infine l'articolo 6 dispone che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.