10 novembre 2014 ore: 17:04
Non profit

Riforma terzo settore, "sull’impresa sociale testo a rischio incostituzionalità"

Audizione in Commissione Affari sociali. Le osservazioni di Luca Gori della Scuola Sant’Anna: l’obbligatorietà della qualifica di impresa sociale è a rischio costituzionalità. Più limiti alla distribuzione degli utili. E poi Codice unico di settore e una vera Agenzia per il controllo
Riforma terzo settore, freccia

ROMA - Non basta rimettere ordine ma bisogna rimeditare l'intero assetto normativo del terzo settore, arrivando ad un "codice" piuttosto che ad un "testo unico" per regolare l'intera materia: in questo modo potranno essere eliminate le tante contraddizioni e imprecisioni dell'attuale normativa per dare un effettivo slancio all'intero settore. E' questo uno dei suggerimenti portati alla Commissione Affari sociali da Luca Gori, ricercatore Istituto Dirpolis-Scuola Sant’Anna di Pisa. Insieme alle tante sigle del terzo settore che sono infatti intervenute sul testo del disegno di legge delega che riforma il terzo settore, i deputati hanno ascoltato il punto di vista giuridico dello studioso che ha portato considerazioni puntuali e precise: l'autorità di vigilanza prevista dal ddl è piuttosto debole e ci vuole un'Agenzia, l'obbligo di attribuzione della qualifica di impresa sociale è a rischio incostituzionalità, se il servizio civile vuole essere davvero universale deve essere garantito a tutti e questo certo non si può fare con risorse limitate.

Ecco alcuni dei punti affrontati dal ricercatore della scuola Sant'Anna.

- nel ddl delega si utilizzano con fare quasi equivalente espressioni come "rimettere ordine", "riordinare" ecc. che in verità hanno due diversi significati: da un lato c'è un mero riordino materiale della legislazione, dall'altro un riesame completo che significa una rimeditazione dell'intero assetto normativo: è più opportuno che la Commissione prenda in considerazione l'idea di puntare alla redazione di un Codice di settore che governi interamente l'intera materia del terzo settore.

- è imprescindibile arrivare ad una definizione di terzo settore, che nel testo attuale (articolo 2 comma 1) è molto ampia. E' positiva l'idea dell'instaurazione di un registro unico, ma sarebbe opportuno che la Commissione desse ulteriori elementi di indirizzo al governo per individuare le finalità di questa iscrizione.

- riguardo all'autorità di vigilanza la formulazione nel ddl delega è piuttosto debole: la struttura di missione inaugurata non è il soggetto ideale né per collocazione istituzionale né per gli atti che effettivamente dovrebbe svolgere, anche perchè ad essa compete esclusivamente una funzione di coordinamento rispetto a funzioni che comunque resterebbero in capo ad altri soggetti (ministero del Lavoro e Politiche sociali, Interno, Economia e Finanze, Agenzia delle Entrate). E' necessario modificare il testo per definire con chiarezza la natura dell'autorità in tema di funzioni e poteri: in tal senso la figura migliore è quella dell'Agenzia.

- sull'impresa sociale, il ddl delega non supera l'impostazione attuale che prevede che "impresa sociale" sia una qualificazione aggiuntiva rispetto alla propria forma giuridica: ne deriva una forte incertezza interpretativa. Quella della distribuzione degli utili è una novità da salutare con moderata cautela giacché va presidiata da condizioni e limiti che il legislatore dovrebbe ulteriormente definire nel testo di legge delega. C'è un rischio inoltre nell'attribuzione ope legis della qualifica di impresa sociale a chi ne ha le caratteristiche: tale previsione potrebbe esporsi a censure di costituzionalità, giacché attribuisce una qualifica e un regime in possibile violazione del principio della libertà associativa. Da precisare meglio il senso della "razionalizzazione" dei soggetti svantaggiati.

- sull'istituzione del servizio civile universale non è affatto chiaro cosa si intenda per universale: letteralmente, si dovrebbe intendere come la possibilità di accesso per tutti i giovani la cui età sia compresa all'interno della fascia indicata: di fatto un vero e proprio diritto all'accesso su semplice richiesta. Tale interpretazione letterale ponbe due questioni: la prima è quella delle risorse a disposizione, che dovrebbero bastare per tutti se il servizio è "universale": la seconda è una revisione completa del meccanismo di incontro fra domanda e offerta. (ska)

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