17 novembre 2014 ore: 11:50
Immigrazione

Rifugiati, richiedenti asilo, sfollati: le parole della migrazione "forzata"

Spesso si tende a confondere i termini che definiscono lo status delle persone costrette a lasciare i loro paesi a causa di guerre, discriminazioni politiche, razziali, di genere. Ecco il glossario utile per fare chiarezza
Massimo Sestini Sbarchi. Immigrati su barcone ripresi dall'alto

Foto di Massimo Sestini

ROMA - Sono diversi i termini che interessano il fenomeno dell'immigrazione: rifugiati, richiedenti asilo, beneficiari di protezione umanitaria, sfollati, rimpatriati. Di seguito il glossario utile per fare chiarezza e distinguere i differenti status. 
 
Rifugiato. E' la persona alla quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico in base ai requisiti stabiliti dalla convenzione di Ginevra del 1951, cioè è colui che “nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto stato”. Tale riconoscimento produce un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile alla scadenza. Spesso il concetto di rifugiato viene confuso con quello di profugo, termine usato per indicare genericamente chi si è allontanato dal Paese di origine per le persecuzioni o per una guerra. Ciò che in questo caso caratterizza e differenzia il rifugiato è l'aver ricevuto dalla legge dello stato che lo ospita (o dalle convenzioni internazionali) questo status.
 
Richiedente asilo. E' colui che si trova al di fuori dei confini del proprio paese e presenta una domanda per l’ottenimento dello status di rifugiato politico. Tale iter concede un permesso di soggiorno regolare per motivi di domanda di asilo che scade con lo scadere dell’iter stesso.
 
Beneficiario di protezione sussidiaria. E' colui che, pur non rientrando nella definizione di rifugiato, necessita di una forma di protezione internazionale perché in caso di rimpatrio sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenza generalizzata o per situazioni di violazioni massicce dei diritti umani. Tale riconoscimento produce un permesso di soggiorno della durata di 3 anni, rinnovabile alla scadenza.
 
Beneficiario di protezione umanitaria. E' colui che, pur non rientrando nelle categorie sopra elencate di rifugiato e beneficiario di protezione sussidiaria, viene reputato come soggetto a rischio per gravi motivi di carattere umanitario e quindi gli viene riconosciuto un permesso di soggiorno con la durata di un anno.
 
Sfollato. E' chi è stato costretto a fuggire dal proprio luogo di residenza abituale in seguito a situazioni di conflitto armato, violenza generalizzata, violazioni dei diritti umani o disastri umanitari e ambientali e che non ha attraversato confini internazionali.
 
Rimpatriato. E' chi, titolare di una protezione internazionale, decide spontaneamente di fare ritorno nel paese di provenienza.
 
C.a.r.a. Il Centro di accoglienza per richiedenti asilo è una struttura in cui vengono accolti i migranti appena giunti in Italia irregolarmente che intendono chiedere la protezione internazionale. I Cara sono stati istituiti a seguito della riforma del diritto di asilo, conseguente al recepimento di due direttive comunitarie (Dpr 303/2004 e D.Lgs. 28/1/2008 n.25). Sono gestiti dal ministero dell’Interno attraverso le prefetture, che appaltano i servizi dei centri a enti gestori privati attraverso bandi di gara. Le convenzioni variano e lo stato versa all’ente gestore una quota al giorno a richiedente asilo. Con quella cifra devono essere garantiti l’alloggio, i pasti, l’assistenza legale e sanitaria, l’interprete e i servizi psico-sociali. Spesso nei Cara esistono altri servizi come l’insegnamento di base della lingua italiana. Essendo la permanenza nei centri variabile e non quantificabile è difficile avere un sistema che punti all’integrazione dei richiedenti asilo nel tessuto sociale. Nel Cara i migranti rimangono per il tempo necessario affinchè una delle dieci commissioni territoriali competenti per l’esame delle domande di asilo esamini la richiesta di protezione internazionale. In Italia, dal 2011, sono operative dieci commissioni territoriali e dodici sezioni.
 
Commissione territoriale. E' un organismo composto da un rappresentante della prefettura con funzione di presidente, un funzionario della polizia di stato, un rappresentante di un ente territoriale e un rappresentante dell’Unhcr (Alto commissariato Onu per i rifugiati) che, attraverso l'audizione del richiedente, esamina e decide circa le domande di asilo. La commissione può decidere di: riconoscere lo status di rifugiato politico, di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria; rigettare la domanda per manifesta infondatezza.
 
Regolamento Dublino. I casi soggetti al Regolamento di Dublino sono le sospensioni degli esami delle domande di asilo di coloro che hanno fatto domanda in un paese dell’area Schengen, senza averne il diritto legittimo. Sono infatti competenti a ricevere la domanda di asilo solo i paesi dell'area Schengen nei quali i richiedenti asilo siano stati identificati la prima volta. Una volta determinata la natura Dublino, il richiedente viene trasferito nel paese competente.
 
Unhcr e Unwra. United Nations High Commissioner for Refugees (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) si occupa dei rifugiati in genere ed è stato creato dall'Onu nel 1950. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (Agenzia per il soccorso e l’occupazione per i rifugiati palestinesi del Medio oriente) è stata creata dall'Onu nel 1948 specificatamente per i rifugiati palestinesi.
 
Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Rappresenta l’ossatura del sistema d’asilo in Italia. Istituito dalla legge n. 189/2002 è in capo al Viminale e costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono - nei limiti delle risorse disponibili - al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (Fnpsa). L’accesso al fondo è disciplinato da un decreto del ministero dell’Interno. Gli enti locali, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono vitto e alloggio, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. La struttura di coordinamento dello Sprar è il Servizio Centrale attivato dal ministero dell’Interno e affidato con convenzione ad Anci. (sp)
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