Rischio incostituzionalità per la legge lombarda sulle case popolari: 4 ricorsi
MILANO - La legge regionale lombarda sulle case popolari potrebbe essere incostituzionale. Il Tribunale di Milano ha infatti deciso di rimettere al giudizio della Corte Costituzionale la valutazione della compatibilità con l'articolo 3 della Costituzione dei requisiti che una famiglia deve avere per ottenere un alloggio. Oltre ai requisiti di reddito (che non sono in discussione) la legge regionale n. 16 del 2016 prevede, all'articolo 22, che ha diritto all'assegnazione di un appartamento solo chi risiede o lavora in Lombardia da almeno cinque anni. Il ricorso in tribunale è stato presentato da un cittadino marocchino, insieme alle associazioni Asgi e Naga e alla Cgil Lombardia. Secondo il giudice Maria Flamini, il requisito della residenza "protratta come condizione dirimente per l’accesso ai servizi abitativi pubblici, anche per le famiglie economicamente deboli, si pone, difatti, in patente contrasto con la vocazione sociale propria dell’esigenza dell’abitazione. Il servizio abitativo pubblico, infatti, rispondendo direttamente a finalità di eguaglianza sostanziale predicata espressamente dall’art. 3, secondo comma Cost., garantisce un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi". E pertanto i cinque anni potrebbero essere anticostituzionali, proprio perché impedirebbero a chi è in difficoltà economiche di avere la casa popolare. "Se scopo della legge è quello di soddisfare il fabbisogno abitativo primario e di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari, nonché di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio, non si comprende come tale scopo possa essere raggiunto attraverso l’esclusione tout court di persone bisognose (tra le quali anche quelle appartenenti a i nuclei familiari in condizioni di indigenza) che risiedono in Lombardia da un periodo di tempo inferiore ai 5 anni". Non solo. "Non può ragionevolmente presumersi che coloro che vivono nella regione Lombardia da meno di cinque anni soffrano una condizione di disagio minore rispetto a chi vi risieda da più anni". Tra l'altro, questo requisito rischia di escludere soprattutto gli stranieri per i quali, invece, sia norme nazionali che dell'Unione europea prevede parità di trattamento con i cittadini italiani o comunitari.
La questione di costituzionalità dei cinque anni era già stata sottoposta alla Corte Costituzionale nel 2005 ma, allora, i giudici avevano ritenuto non discriminatorio il requisito dei cinque anni. In questi anni, però, la giurisprudenza della Corte Costituzionale è cambiata, tanto che ha dichiarato incostituzionale il requisito di 8 anni di residenza nella Regione Valle d’Aosta. Per di più, nel caso della Lombardia con la nuova legge del 2016 il requisito è richiesto anche per le famiglie in condizioni di estremo bisogno, il che rende la norma ancora più irragionevole, secondo il giudice Flamini.
Nell'ordinanza, il giudice Flamini sottolinea inoltre che anche alcuni aspetti del regolamento attuativo della legge regionale potrebbero essere discriminatori. In particolare, il divieto di accedere al sistema abitativo pubblico per chiunque abbia un alloggio in qualsiasi parte del mondo, che possa essere idoneo a dare una rendita. Ma come si può valutare, per esempio, se una casa in Sudan dia un reddito tale da non poter aver diritto alla casa popolare in Italia? Secondo la Regione Lombardia basta valutare la sola metratura. Ma per il giudice Flamini è un criterio di valutazione irragionevole. (dp)