Salute mentale, “la Cassazione conferma la necessità di riformare il Tso”
La Cassazione conferma la necessità di riformare il Tso. E’ l'associazione Radicale “Diritti alla Follia” a renderlo noto, sottolineando l’importanza (“seppure la tardività”) della recente ordinanza n. 24124 della prima sezione civile della Corte di Cassazione, che ha sollevato rilevanti questioni di legittimità costituzionale in merito al Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso).
“Questa decisione – afferma l’associazione - conferma l'esigenza di una revisione profonda delle norme attuali, per garantire una tutela effettiva dei diritti delle persone sottoposte a Tso, in linea con i principi sanciti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani”.
L’associazione “Diritti alla follia” evidenzia che l'ordinanza “riconosce chiaramente come l'attuale normativa sul Tso, basata sugli articoli 33, 34 e 35 della Legge n. 833/1978, sia carente nel garantire al diretto interessato il diritto all'informazione tempestiva e alla partecipazione attiva nei processi decisionali. La Cassazione evidenzia che tali lacune compromettono il diritto di autodeterminazione e di difesa del diretto interessato, rappresentando un potenziale rischio di restrizioni arbitrarie della libertà personale”.
“Questa riflessione non è isolata – precisa l’associazione -. L'ordinanza rispecchia infatti le raccomandazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) all'Italia in tema di Tso, ribadendo l'importanza di un maggiore coinvolgimento del diretto interessato nel percorso decisionale. In questo contesto, la proposta di riforma avanzata da ‘Diritti alla Follia’ (disponibile al seguente link https://dirittiallafollia.it/2021/04/26/riforma-della-procedura-di-applicazione-del-trattamento-sanitario-obbligatorio/) emerge come una soluzione non solo necessaria, ma anche la più garantista, rispetto alle attuali esigenze di tutela dei diritti fondamentali”.
La Corte rileva la non conformità alla Costituzione della Repubblica (artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111, nonché all’ art. 117 in relazione agli artt. 6 e 134 CEDU) per la mancata previsione “della notifica dei provvedimenti, nonché di passaggi procedimentali a garanzia del diritto al contraddittorio, alla difesa e ad un ricorso tempestivo ed effettivo avverso decisioni che limitano il diritto di autodeterminarsi in materia di trattamenti sanitari e la libertà personale, compresa l’ audizione del soggetto interessato”.
L’associazione, infine, tiene a sottolineare che le garanzie da essa stessa proposte dal 2017 “si rivelano in linea con le valutazioni della Suprema Corte”