Tortura, via libera della Camera: ecco il ddl in pillole
ROMA - L'aula della Camera, modificando in parte la versione già approvata dal Senato, ha approvato il testo sulla tortura che tornerà quindi al Senato. Ecco, in sintesi, le principali novità.
TORTURATORI IN CARCERE. Sono pesanti le pene contro chi tortura. Il nuovo reato introdotto nel codice penale punisce infatti con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia o violando i propri obblighi di protezione cura o assistenza, intenzionalmente cagiona a una persona a lui affidata o sottoposta alla sua autorità sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere dichiarazioni o informazioni o infliggere una punizione o vincere una resistenza o ancora in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose. La sofferenza dovrà però essere acuta e comunque ulteriore rispetto a quella che deriva dalla semplice detenzione o altre legittime misure limitative dei diritti. Specifiche aggravanti, peraltro, scattano in caso di lesioni o morte.
AGGRAVANTE PER AGENTI. Se a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, la pena è aggravata da 5 a 15 anni.
ISTIGAZIONE ALLA TORTURA. E' istigazione specifica che vale solo per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Il nuovo reato prevede il carcere fino a 6 anni se l'istigazione non è accolta o comunque non c'è stata tortura.
PRESCRIZIONE LUNGA. I termini di prescrizione raddoppiano, dunque il reato di tortura se prima non interviene il processo si estinguerà in 20 anni.
STOP ESPULSIONI. Divieto assoluto di espulsione o respingimento verso paesi che praticano la tortura o dove la violazione dei diritti umani sia grave e sistematica.
DICHIARAZIONI ESTORTE NULLE. Qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un processo. Valgono però come prova contro gli imputati di tortura.
NIENTE IMMUNITA'. I cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale non possono godere di immunità dalla giurisdizione. Se richiesto, saranno estradati. (DIRE)