4 marzo 2016 ore: 15:01
Economia

Un commercio equo più controllato e tutelato. Ecco i pilastri della nuova legge

Promozione, riorganizzazione, controllo e sanzione degli abusi: la legge approvata dalla camera conta 17 articoli e, oltre a dare una definizione precisa, delinea i soggetti, prevede la costituzione di un fondo e di un Albo delle organizzazioni e un’Autorità che dovrà vigilare
Commercio equo - uomo con chicchi di caffè

MILANO - Promozione, riorganizzazione, controllo e sanzione degli abusi: sono i quattro pilastri su cui si basa il disegno di legge sul commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati. Il testo, 17 articoli, dà innanzitutto una definizione precisa su cosa è il commercio equo e chi sono i soggetti che possono gestirlo. Prevede poi la costituzione di un fondo (per il 2016 sarebbe già disponibile 1 milione di euro) per finanziare, tra le altre, iniziative culturali e di formazione nelle scuole, per coprire in parte gli oneri per il personale delle botteghe e per sostenere quelle mense scolastiche o enti pubblici che utilizzano prodotti dell'equo solidale. Sarà costituito anche un Albo delle organizzazioni del commercio equo, tenuto da un'Autorità che vigilerà sull'operato delle realtà iscritte e le tutelerà da eventuali abusi commessi da altri soggetti imprenditoriali che dovessero utilizzare la dicitura "commercio equo e solidale" senza averne diritto. Infine, è istituita la "Giornata nazionale del commercio equo e solidale". Il testo ora passa al Senato per l'approvazione definitiva.

Definizione e soggetti autorizzati. L'articolo 2 sancisce che è commercio equo e solidale "un'attività di cooperazione economica e sociale, svolta con produttori di beni o di servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva, allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato mediante accordi di lunga durata" che prevedono, tra l'altro, il pagamento di un prezzo equo in parte versato al momento dell'ordine del prodotto, condizioni di lavoro sicure e una remunerazione dei lavoratori adeguata, la trasparenza della filiera. Sono organizzazioni del commercio equo "le società cooperative, i consorzi, le associazioni e gli enti, comunque costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica" che "in via prevalente" stipulano accordi di commercio equo e solidale, hanno programmi di educazione e informazione.

L'Albo nazionale e l'Autorità. L'Albo contiene una sezione speciale al quale si iscrivono gli enti maggiormente rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e gli enti che svolgono l'attività di certificazione della filiera di prodotto. Associazioni, cooperative e ogni altra realtà possono iscriversi all'Albo solo se aderiscono ad uno degli enti rappresentativi iscritti alla sezione speciale. L'Autorità è istituita presso il ministero dello Sviluppo economico e gestisce l'Albo e ha anche potere sanzionatorio.

Tutela del commercio equo. Chi non è iscritto all'Albo non può usare sui suoi prodotti o sull'insegna la dizione commercio equo e solidale né altre simili. L'abuso è punito con una sanzione da mille a 10 mila euro.

Sostegni dello Stato. La legge prevede la costituzione di un Fondo per il sostegno alle organizzazioni iscritte all'Albo. In particolare lo Stato potrà finanziarie progetti di educazione e informazione, enti pubblici e mense scolastiche che nei bandi prevedano priorità ai prodotti dell'equo e solidale. È prevista inoltre la "copertura fino al 50 per cento degli oneri sociali relativi al personale, costituito da dipendenti, soci lavoratori o mediante altre forme di lavoro previste dalla legislazione vigente in materia, per un massimo di 1.500 euro all’anno per una bottega del commercio equo e solidale e per un periodo non superiore a cinque anni per addetto".

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