Unioni civili. Dal divorzio alla morte, la Cassazione spiega la legge Cirinnà
ROMA - Reversibilita' della pensione ma niente adozione; la possibilita' di scegliere come cognome uno dei due, ma anche anteponendo o posponendo il proprio, per la durata dell'unione. E ancora: obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione; e se l'amore finisce, bastera' manifestare la volonta' di separarsi davanti all'ufficiale di stato civile. Sono alcuni dei punti della pdl Cirinna', com'e' cambiata dopo l'intervento voluto da Palazzo Chigi. A spiegarlo, punto per punto, la Corte di Cassazione.
FORMAZIONI SOCIALI. La riforma riconosce i diritti delle coppie same sex e introduce le convivenze di fatto per gli eterosessuali, che potranno stipulare i contratti di convivenza davanti a un notaio. Per le coppie omosessuali arrivano le unioni civili con una serie di diritti e doveri: c'e' la reversibilita' della pensione, ma non l'adozione. Oltre all'articolo 5 sulla stepchild adoption scompaiono alcuni rimandi al codice civile sul matrimonio, come l'obbligo di fedelta'. Idem per i riferimenti agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. Sono invece richiamati gli articoli 2 e 3 della Carta fondamentale sulle 'formazioni sociali' e sul principio di eguaglianza fra i cittadini. Per le convivenze riconosciute fra eterosessuali gli obblighi reciproci sono minori e manca ad esempio la reversibilita'.
COGNOME COMUNE. Cominciamo dalle coppie omosessuali. L'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso e' istituita quale 'specifica formazione sociale': si costituisce con la dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L'atto registrato nell'archivio indica i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale della coppia e la residenza. Le parti possono scegliere come cognome comune uno dei due, anche anteponendo o posponendo il proprio, il tutto per la durata dell'unione.
ASSISTENZA RECIPROCA. Manca l'obbligo di fedelta' come per i coniugi nel matrimonio, per il resto la disciplina ricalca le norme del diritto di famiglia: pari diritti e doveri, obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione; ciascuno e' tenuto a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacita' di lavoro, professionale e casalingo. Le parti concordano l'indirizzo della vita familiare fissando la residenza comune.
PREVIDENZA E SUCCESSIONI. Il regime patrimoniale ordinario e' la comunione dei beni, salvo diversa convenzione. La pensione di reversibilita' e il tfr maturato spettano al partner dell'unione e per la successione valgono le norme in vigore per il matrimonio: al partner superstite va la quota di legittima, cioe' il 50 per cento, e il restante va agli eventuali figli (mentre oggi un eventuale figlio di uno dei partner sarebbe l'unico beneficiario della pensioni di reversibilita', dell'eredita' e del tfr maturato dal genitore).
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA. Per tutelare l'effettivita' della tutela di diritti e doveri alle unioni civili si applicano le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle con le parole 'coniuge' e 'coniugi' tranne che quelle non espressamente richiamate dalla legge: pero' c'e' una sorta di clausola di salvaguardia per cui 'resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti', cosi' i giudici possono continuare a pronunciarsi sui casi di adozioni per le coppie gay.
DIVORZIO-LAMPO. E se l'amore finisce? Si applicano 'in quanto compatibili' le norme della legge sul divorzio senza periodo di separazione: bastera' manifestare, anche disgiuntamente, la volonta' di separarsi davanti all'ufficiale di stato civile. In caso di cambio di sesso di una delle parti la sentenza di rettificazione determina lo scioglimento dell'unione gay. Se invece il cambio di genere avviene all'interno di una coppia sposata, anche se i coniugi manifestano la volonta' di non farne cessare gli effetti civili, il matrimonio si scioglie automaticamente trasformandosi in unione civile.
CAUSE OSTATIVE. La sussistenza di alcune circostanze impedisce la costituzione dell'unione civile. Qualche esempio? Interdizione per infermita' di mente, rapporti di affinita' o parentela, condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi e' coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato disposto soltanto il rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare. L'iter per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e' sospeso fino a quando non e' pronunziata la sentenza di proscioglimento. L'esistenza di una causa ostativa comporta la nullita' dell'unione civile. Tra le cause di nullita' ci sono anche tutte quelle previste dal codice civile per il matrimonio.
RICONOSCIMENTI ESTERI. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo dovra' adottare uno o piu' decreti legislativi per adeguare l'ordinamento dello stato civile prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile same sexregolata dalle leggi italiane alle coppie che hanno contratto all'estero matrimonio, unione civile o un istituto analogo. Un dpr conterra' le norme transitorie per i registri nell'archivio dello stato civile.
SALUTE E MORTE. Passiamo alle coppie etero. Possono diventare 'conviventi di fatto' due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Le parti hanno gli stessi diritti che spettano al coniuge nell'assistenza del partner in carcere, in ospedale e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Un convivente puo' designare l'altro come suo rappresentante con poteri pieni o limitati per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere e di volere.
CASA A TEMPO. Se uno dei partner muore, l'altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Quando il de cuius era invece proprietario della casa, il convivente ha diritto di continuare a vivere nell'abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza (tre anni se nell'immobile vivono figli minori o disabili del superstite). Il diritto viene meno laddove il convivente rimasto solo non vive piu' stabilmente nella casa e in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. La convivenza di fatto, come il matrimonio, e' titolo per essere inseriti nelle graduatorie per le case popolari. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno se l'altro e' dichiarato interdetto o inabilitato.
RAPPORTI PATRIMONIALI. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato; e' cosi' possibile disciplinare le modalita' di contribuzione alle necessita' della vita in comune e stabilire il regime patrimoniale della comunione dei beni, salvo modifiche possibili in ogni momento.
IMPRESA FAMILIARE. Al convivente di fatto che presta stabilmente la sua opera all'interno dell'impresa dell'altro spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con i relativi frutti, oltre che agli incrementi dell'azienda, avviamento compreso. La partecipazione e' ragguagliata al lavoro prestato e non spetta se tra i conviventi esiste un rapporto di societa' o di lavoro subordinato.
COSÌ LO SCIOGLIMENTO. Il contratto di convivenza si risolve per: accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona; morte di uno dei contraenti. La risoluzione determina lo scioglimento della comunione dei beni. Resta ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dalla negozio.
ALIMENTI E MANTENIMENTO. Quando la convivenza finisce 'il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento'. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.
Non resta dunque che attendere il via libera definitivo al provvedimento.
BEST INTEREST. Sullo stralcio dell'articolo 5 cosi' ieri il ministro Boschi in un'intervista a quotidiano: 'C'e' da mettere mano all'intero impianto delle adozioni, aggiornarlo, rivederlo, semplificarlo, porsi il problema delle adozioni per i single. Con un unico faro: la tutela dei bambini'. (DIRE)