SCHEDA/Che cosa sono i lavori di pubblica utilità
Le leggi
E’ stato introdotto per la prima volta dall'art. 73 comma 5 bis Dpr 309/90 (il Testo unico sulla droga), ma è nel 2000, con il decreto legislativo 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, articoli 52, 54 e 55) che si è data la facoltà al giudice di pace, per i reati di sua competenza, di applicare su richiesta dell’imputato la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità. A differenza delle pene alternative (che vengono applicate in fase di esecuzione delle pena) queste due misure vengono previste in fase di giudizio. La prestazione di Lpu viene svolta a favore di persone affette da hiv, persone con disabilità, malati, anziani, minori, ex detenuti o stranieri; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.
Un forte impulso è avvenuto nel luglio del 2010, quando con la legge n.120 art. 33, sono stati previsti i lavori di pubblica utilità anche per reati legati alla violazione del Codice della strada (mediante l'inserimento del comma 9-bis nell'art. 186 e del comma 8-bis nell'art. 187). Il controllo è affidato all’Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe).
Chi è ammesso
La sanzione viene applicata per i reati previsti dal comma 5 dell’art. 73 del Dpr 309 (produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità), quando non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; viene comminata in alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dall’art. 54 del decreto 274/2000. A usufruire del Lpu sono, inoltre, tutti i condannati per il reato di cui all'art. 186 del Codice della strada (guida in stato di ebbrezza) o per il reato di cui all'art. 187 (guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente) ai quali sia stato concessa la sostituzione. La legge prevede, però, due condizioni ostative: la ricorrenza dell'aggravante di cui al comma 2-bis (aver provocato un incidente stradale) e aver già prestato lavoro di pubblica utilità in precedenza (il Lpu si può svolgere una sola volta).
I tempi
La durata della sanzione sostitutiva è commisurata alla durata delle pena, in deroga ai limiti previsti dall'art. 54, comma 2 del decreto legislativo 274/2000 (da 10 giorni a 6 mesi) e a tal fine la legge prevede anche autonomi criteri di ragguaglio. In particolare, nel caso delle violazioni del codice della strada un giorno di arresto corrisponde a un giorno di Lpu (mentre, a norma dell'art. 58 del 274/2000 un giorno di pena detentiva corrisponde a 3 giorni di lavoro di pubblica utilità). Sempre nel caso di guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope, un giorno di Lpu corrisponde a € 250 di ammenda (mentre l'art. 55, comma 2 d.lgs nr. 274/2000 prevede un criterio di ragguaglio di € 12).
Come si accede
La sanzione viene disposta dal giudice su richiesta dell’imputato, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale (patteggiamento). Con la sentenza di condanna il giudice individua il tipo di attività, nonché l’ente o l’amministrazione dove deve essere svolto il lavoro di pubblica utilità. La prestazione di lavoro non retribuita ha una durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata.
Il giudice, con la sentenza di condanna, incarica l’Ufficio di esecuzione penale esterna (uepe) di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice.
Dove e come viene svolto
L’attività di lavoro non retribuita viene svolta presso gli enti pubblici territoriali e le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato individuati attraverso convenzioni stipulate dal ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, dal Presidente del tribunale, a norma dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001. Nelle convenzioni sono indicate le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità, i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e le modalità di copertura assicurativa. L’elenco degli enti convenzionati è affisso presso le cancellerie di ogni Tribunale.
L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Le amministrazioni e gli enti presso cui viene svolta l’attività lavorativa, assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati.
Revoca
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, su richiesta del pubblico ministero, il giudice che procede o quello dell’esecuzione (con le formalità di cui all’art. 666 del codice di procedura penale), tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della sanzione con il conseguente ripristino della pena che era stata sostituita. Avverso al provvedimento di revoca è ammesso il ricorso in Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.