19 settembre 2009 ore: 19:04
Famiglia

Affidamento familiare

E' un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore privo di ''un ambiente familiare idoneo'' alla crescita. Possono ottenerlo sia una persona singola che una comunità di tipo familiare. A differenza di quella adottiva, la famiglia affidataria non può considerare il minore come proprio figlio. Con l'affidamento, infatti, non si modifica lo stato familiare del minore e non si creano pertanto vincoli familiari tra quest'ultimo e l'affidatario. Le caratteristiche principali dell'affidamento sono: la temporaneità, il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine, la previsione di rientro nella famiglia d'origine. Esistono due tipologie di affido: quello consensuale e quello giudiziale. Le persone interessate ad avere in affidamento un bambino devono manifestare la loro disponibilità ai servizi sociali dell'ente locale o al servizio affidamento familiare del Comune, della Asl o della Provincia. La famiglia affidataria si impegna: ad accogliere presso di sé il bambino; a provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione; a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine; a favorire il reinserimento del minore nella famiglia di origine. L'affidamento può cessare quando: viene meno la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato; la prosecuzione dell'affido reca pregiudizio al minore; decorre il tempo previsto della sua durata.
Fonte: www.intrage.it
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